Cambia il perimetro temporale per recuperare i contributi previdenziali omessi e tutelare il futuro pensionistico. La rendita vitalizia torna al centro dell’attenzione dopo un intervento decisivo della Corte di Cassazione e i chiarimenti ufficiali dell’Inps. Una novità che incide direttamente sui diritti dei lavoratori e sui rapporti con i datori di lavoro.
Nel sistema delle pensioni italiane, il tema della prescrizione contributiva rappresenta da sempre uno snodo delicato, capace di incidere in modo significativo sull’importo dell’assegno finale. La recente evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla rendita vitalizia modifica tempi e modalità di tutela per chi ha subito omissioni contributive, introducendo una finestra temporale più ampia e una nuova facoltà destinata a rafforzare la posizione del lavoratore.

Tra Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Inps e legge n. 203/2024, il quadro si ridefinisce in modo profondo, con effetti concreti su lavoratori, superstiti e datori di lavoro, sia nel settore privato sia in alcune gestioni pubbliche. In merito l’INPS ha pubblicato la circolare numero 141 del 12 novembre 2025 che detta le nuove regole.
Rendita vitalizia e pensioni: cosa cambia dopo Cassazione e Inps
Il punto di svolta arriva con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, recepita dall’Inps con la Circolare n. 141/2025. I giudici chiariscono che il termine ordinario per chiedere la costituzione della rendita vitalizia non decorre dall’originaria prescrizione dei contributi omessi, ma dalla prescrizione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro. Questo principio determina, di fatto, un raddoppio dei tempi, che passano da dieci a venti anni.

La rendita vitalizia resta lo strumento previsto dall’articolo 13 della legge n. 1338/1962 per coprire, ai fini pensionistici, periodi di lavoro non assistiti dal versamento dei contributi.
Tra il decimo e il ventesimo anno, la facoltà di costituzione della rendita vitalizia resta esclusivamente in capo al lavoratore o ai suoi superstiti, senza più l’onere di dimostrare l’impossibilità di intervento del datore di lavoro. La prescrizione della facoltà datoriale rende superfluo qualsiasi confronto preventivo.
Il lavoratore può ancora chiedere la rendita vitalizia ai sensi del comma 7 dell’articolo 13, sostenendo interamente l’onere economico. Questa facoltà risulta imprescrittibile, ma può essere esercitata solo dopo l’estinzione del diritto previsto dal comma 5.
La disciplina assume contorni particolari nelle gestioni pubbliche. L’Inps conferma che la rendita vitalizia trova applicazione solo per gli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI). Per le casse CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, l’onere resta a carico del datore di lavoro pubblico, in virtù dello speciale regime previsto dall’articolo 31 della legge n. 610 del 1952.
Un esempio pratico aiuta a comprendere la portata delle nuove regole. Per un lavoratore iscritto alla CPI, con contributi prescritti a partire dal 1° gennaio 2020, la domanda di rendita vitalizia può essere presentata entro il 31 dicembre 2029 dal datore di lavoro o dal lavoratore in via sostitutiva. La richiesta ai sensi del quinto comma resta possibile fino al 31 dicembre 2039, mentre la facoltà imprescrittibile del settimo comma diventa esercitabile solo successivamente.