È la circolare n. 128/2012 dell’INPS a chiarire i dubbi sugli incentivi per chi cerca lavoro, come fare.
Si tratta di incentivi che possono scegliere i giovani iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto di apprendistato. Condizione applicabile sia con l’ordinaria disciplina che con l’incentivo di assunzione di lavoratori in mobilità. È l’INPS nella circolare n. 128/2012 a spiegare tutto, tenendo conto del TU, DLGS n. 167/2011, in relazione alla riforma Fornero, legge n. 92/2012, e allo sgravio contributivo per gli anni dal 2012 al 2016 previsto dalla legge di Stabilità 2012, legge n. 183/2011.

Per i lavoratori in mobilità è l’art. 7 comma 4 del TU che disciplina l’apprendistato speciale. Quella con gli iscritti nelle liste di mobilità, l’INPS spiega che sono caratterizzanti ulteriori elementi.
Le parti in deroga alla disciplina di apprendistato, non possono far venire meno il rapporto al termine del periodo di formazione. Inoltre, si prescinde dai requisiti di età del soggetto secondo quelli predisposti dalla normativa generale. Questo in relazione a quanto espresso dal Ministero del lavoro nell’interpello n. 21/2012.
Sul tema degli incentivi, si applica il regime contributivo dell’art- 25, comma 9, della legge n. 223/1991, quello previsto dall’art. 8, comma 4, della stessa legge. In certi casi, la contribuzione a carico del datore, è uguale al 10% per la durata di 18 mesi dal momento dell’assunzione.
Dunque, la contribuzione è del 15,84% di cui il 5,84% a carico dell’apprendista per 18 mesi al termine di quali la contribuzione ritorna alla misura ordinaria. Per ogni mese di paga corrisposta, il datore ha il contributo del 50% dell’indennità di mobilità che doveva spettare al lavoratore assunto.
Tutti gli incentivi per chi cerca lavoro, chi sono gli esclusi dalla novità
Per rientrare nel regime contributivo agevolato, il datore è tenuto a trasmettere all’INPS una dichiarazione specifica di responsabilità. Inoltre, c’è un iter delineato da seguire per chi cerca lavoro e vorrebbe gli incentivi, con tanto di esclusi.

Se si trattasse di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità con requisiti d’età e soggettivi per uno dei tre tipi di apprendistato, la disciplina raddoppia.
C’è quella ordinaria, una dei tre, con regime contributivo annesso con tanto di facoltà di recesso alla fine della formazione. Ma anche quella speciale per chi è assunto dalla liste di mobilità, con tanto di regime legge n. 223/1991. Ammenoché il datore o il lavoratore stesso non abbiamo inserito per iscritto una clausola ben definita.
È la clausola di rinuncia della facoltà di recesso, alla fine della formazione. In relazione a ciò, l’INPS precisa che nei casi di apprendistato con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che non sono in possesso dell’età che serve per uno dei tre tipi di apprendistato, l’esclusione della possibilità di recesso alla fine della formazione, è una conseguenza del contratto.
Ciò anche se non menzionato nel contratto sottoscritto tra le parti. Tra le altre esclusioni per espressa previsione legislativa, agli apprendisti assunti dalla liste di mobilità, non si applicala proroga di un anno di benefici contributivi. Se ci fosse la prosecuzione del rapporto di lavoro, dopo la formazione. Ma nemmeno si applica lo sgravio speciale se assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.