L’Assegno sociale ha carattere assistenziale, ma potrebbe precludere l’acceso a ulteriori bonus. Cosa fare per non perdere i benefici?
L’Assegno sociale è la prestazione assistenziale erogata dall’INPS ai soggetti che, pur avendo l’età pensionabile, non possono accedere alla pensione perché non hanno abbastanza contributi. Per ottenerlo, tuttavia, bisogna rispettare diverse condizioni.
La misura ha un importo, per il 2025, di 538,69 euro al mese e viene riconosciuta a coloro che hanno almeno 67 anni di età ma che non hanno tutti i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. È, inoltre, richiesto un presupposto reddituale: i beneficiari devono versare in condizioni economiche disagiate, con un reddito annuo inferiore a 7.002,97 euro oppure a 14.005,94 euro se coniugati. Ma in molti si chiedono se l’Assegno sociale faccia reddito, visto che per il suo riconoscimento sono richieste delle condizioni economiche. Ecco la verità.
Una delle caratteristiche principali dell’Assegno sociale è il mancato assoggettamento alle trattenute IRPEF. Questo significa che la somma riconosciuta è esentasse e non va indicata nella Dichiarazione dei Redditi. Il discorso, tuttavia, è diverso nel caso del calcolo dell’ISEE, perché l’Assegno sociale viene incluso nel patrimonio totale del titolare.
La prestazione, quindi, potrebbe determinare il superamento del limite economico per l’accesso a bonus e agevolazioni (ad esempio, il Bonus bollette). L’Assegno sociale determina un aumento del patrimonio di chi lo percepisce, influendo sulla sua condizione economica. In altre parole, l’ammontare che viene pagato dall’INPS contribuisce al valore ISEE, il parametro fondamentale per stabilire se si ha diritto ai benefici e alle prestazioni pensati per le persone in difficoltà. Il sussidio, pur non potendo essere considerato una fonte di reddito vera e propria, incide sulla situazione patrimoniale dei titolari e potrebbe negare il riconoscimento di importanti agevolazioni.
Ricordiamo, infine, che l’Assegno sociale viene pagato in maniera totale solo se il titolare non ha alcun reddito; in caso contrario, il riconoscimento è parziale e ammonta a una cifra annua corrispondente alla differenza tra l’importo intero annuale e il reddito annuale dichiarato. Nel dettaglio, la misura piena (per 13 mensilità), spetta ai coniugati senza reddito e ai coniugati che possiedono un reddito coniugale più basso di 7.002,97 euro. La misura ridotta, invece, viene pagata ai non coniugati con reddito inferiore a 7.002,97 euro e ai coniugati con un reddito coniugale compreso tra 7.002,97 euro e il doppio dell’importo annuo, ossia 14.005,94 euro.
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