In merito alla pignorabilità del conto corrente, il legislatore ha assittato un limite oltre il quale non è possibile effettuare l’espropriazione forzata.
L’attuale normativa in vigore, in merito alla pignorabilità del conto corrente, ha imposto dei limiti oltre i quali non è possibile effettuare il pignoramento del denaro presente sul deposito bancario. Queste regole valgono sia per i lavoratori dipendenti che per pensionati e liberi professionisti.
Attualmente l’importo minimo che non può essere pignorato corrisponde al triplo del valore dell’assegno sociale. Dal momento che, l’assegno sociale ha un valore di 460,42 euro, è dunque chiaro che l’importo non pignorabile è pari a 1381,26 euro.
Quando un soggetto matura dei debiti, può andare incontro al pignoramento delle somme di denaro presenti sul proprio conto corrente. Tuttavia, se la giacenza presente sul deposito bancario del debitore è pari o inferiore a 1381,26 euro non è possibile procedere con il pignoramento.
Secondo quanto stabilito dalla legge, infatti, è necessario che il soggetto sottoposto a pignoramento possa disporre di un importo vitale. Inoltre, è fondamentale che il conto del debitore non venga portato a zero dall’azione di pignoramento.
Con l’approvazione del Decreto aiuti bis è stato elevato il limite di impignorabilità per i pensionati da €750 a €1000.
Il minimo vitale per i pensionati è pari a 1,5 a volte il valore dell’assegno sociale, ma con la recente approvazione del decreto la suddetta soglia è stata alzata.
Per quanto, invece, riguarda il libero professionista o il lavoratore autonomo, e più in generale tutti coloro che sono titolari di partita IVA, la Cassazione ha fissato il limite alla pignorabilità del conto corrente.
Ci stiamo riferendo a quel minimo vitale che permette al soggetto, sottoposto ad azioni di pignoramento, di sopravvivere. Tuttavia, per gli imprenditori il limite non è uguale per tutti, così come accade per i lavoratori dipendenti o per i pensionati.
Infatti, il limite vitale è fissato di volta in volta dal giudice chi, in base alla situazione patrimoniale e reddituale il soggetto, potrà stabilire qual è l’importo oltre il quale non è possibile procedere con il pignoramento.
Il pignoramento è un’esecuzione di espropriazione forzata allo scopo di individuare i beni del debitore per soddisfare il diritto di credito del creditore.
Il pignoramento può riguardare sia beni del patrimonio immobiliare che del patrimonio mobiliare. In ogni caso, rientrano nei beni pignorabili anche quelli che il debitore ha presso terzi. Ci stiamo dunque riferendo ai crediti o ai beni che non sono nella sua disponibilità.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 492 del codice di procedura civile, il pignoramento è un vincolo giuridico che rappresenta in ultimazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, nei confronti del debitore. Tramite l’atto di pignoramento, il debitore è intimato a non sottrarre i beni pignorati e i frutti della garanzia del creditore.
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