Se un terreno abbandonato provoca danni alle proprietà confinanti, chi deve rispondere? Il diritto civile italiano stabilisce regole precise: il proprietario o custode del fondo può essere chiamato a risarcire, ma le condizioni cambiano in base alle circostanze. Capire i criteri applicabili è fondamentale per chi si trova in situazioni di questo tipo.
Un terreno incolto, con erbacce, alberi pericolanti o smottamenti, può trasformarsi in una fonte di problemi per i vicini. La questione della responsabilità civile è tutt’altro che semplice: non basta dimostrare l’esistenza di un danno, ma occorre provare il nesso causale con il fondo vicino e verificare quale articolo del codice civile si applichi. L’art. 2051 c.c. prevede la responsabilità oggettiva del custode della cosa, che risponde salvo riesca a dimostrare il caso fortuito. L’art. 2043 c.c., invece, impone di provare la colpa del vicino, configurando la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito.

Secondo gli esperti di diritto civile, le situazioni più comuni riguardano incendi, caduta di alberi o frane. In una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha confermato che, se da un fondo incolto parte un incendio che si propaga fino alle proprietà vicine, il proprietario del terreno d’origine può essere ritenuto responsabile, anche se il fuoco attraversa fondi intermedi. Allo stesso modo, in un caso esaminato dal Tribunale di Firenze relativo a uno smottamento, i giudici hanno applicato l’art. 2051 c.c., riconoscendo la responsabilità del custode che non aveva adottato adeguate opere di contenimento.
Gli studiosi sottolineano inoltre che la giurisprudenza distingue fra danni prevedibili e eventi naturali imprevedibili. In presenza di alberi malati o di un terreno instabile, il proprietario deve intervenire per prevenire conseguenze pericolose.
I diversi regimi di responsabilità previsti dal codice civile
Quando un terreno confinante causa danni, la norma più frequentemente invocata è l’art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità da cosa in custodia. Chi ha la disponibilità materiale del fondo risponde in modo diretto, salvo che dimostri che il danno sia derivato da un fatto eccezionale e imprevedibile.
Nei casi in cui sia necessario provare la colpa, entra in gioco l’art. 2043 c.c., che richiede di dimostrare la negligenza del proprietario. Questo accade, ad esempio, quando il danno deriva da scavi, opere o mancata vigilanza di situazioni note e potenzialmente dannose. In altre circostanze può applicarsi l’art. 2053 c.c., che riguarda la rovina di edifici o manufatti, imponendo una responsabilità oggettiva se il danno dipende da vizi costruttivi o difetti di manutenzione.

Un ulteriore riferimento è l’art. 840 c.c., che disciplina le escavazioni e i lavori nel sottosuolo, attribuendo la responsabilità se il proprietario non dimostra di aver agito con la diligenza necessaria. In questi casi il regime è prevalentemente colposo.
Condizioni per il risarcimento e prova del danno
Per ottenere un risarcimento, chi subisce il danno deve dimostrare tre elementi fondamentali: l’esistenza del danno, il nesso causale con il terreno vicino e la custodia o colpa del proprietario. La giurisprudenza, come rilevato anche da diverse corti d’appello, considera sufficiente che il danneggiato dimostri il collegamento tra il fondo abbandonato e l’evento dannoso; spetterà poi al proprietario provare che si è trattato di un caso fortuito, come un evento naturale eccezionale.
Non mancano i casi in cui i giudici hanno attribuito la responsabilità al proprietario per mancata vigilanza, come quando un albero radicato in un terreno incolto è caduto su un edificio vicino. In altre situazioni, come frane causate da piogge particolarmente intense, è stata invece esclusa la responsabilità, riconoscendo l’eccezionalità dell’evento.
Gli esperti di diritto condominiale ricordano che la responsabilità può essere anche condivisa, se i danni derivano da una combinazione di incuria e cause naturali straordinarie. In ogni caso, l’onere della prova e la scelta dell’articolo del codice civile da invocare sono determinanti per l’esito di un eventuale giudizio.