Quest’estate sarò la più bella grazie alla chirurgia estetica pagata in parte dallo Stato: il mio commercialista è un genio (e mia sorella non ne sa niente)

Esenzione IVA per i trattamenti di chirurgia estetica: arriva il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, per evitare fraintendimenti.

Il nostro sistema fiscale prevede dei benefici in caso di pagamento dell’IVA da parte dei contribuenti che si sottopongono a interventi di chirurgia estetica a scopo terapeutico e a trattamenti di medicina estetica, adeguatamente certificati a uno specialista.

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Chirurgia estetica pagata in parte dallo Stato (trading.it)

Al riguardo, il Decreto Legge n. 145/2023 sancisce delle importanti regole per l’applicazione dell’esenzione dall’IVA per le prestazioni sanitarie, tra cui quelle di chirurgia e medicina estetica. Di recente, la risoluzione n. 42 del 12 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito la vigenza di tali agevolazioni. Cosa cambia per i pazienti?

Trattamenti di chirurgia e di medicina estetica: i requisiti per godere dell’esenzione dall’IVA

Ai sensi del Decreto IVA, le prestazioni sanitarie dirette alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione di malattie o problemi di salute che vengono effettuate da professionisti sono soggette all’esonero dal pagamento dell’IVA. Tale regola è stata confermata anche dalla Direttiva IVA 2006/112/CE e dalla Corte di Giustizia UE (in particolare, dalla sentenza C-91/12 del 21 marzo 2013).

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Trattamenti di chirurgia e di medicina estetica: i requisiti per godere dell’esenzione dall’IVA (trading.it)

Le operazioni di chirurgia estetica compiute con semplici finalità cosmetiche, ovviamente, non consentono l’applicazione del beneficio fiscale e, dunque, richiedono il versamento dell’IVA ordinaria al 22%. L’unica eccezione in tal senso è quella contenuta nella Circolare n.4/2005 dell’Agenzia delle Entrate, che consente l’esenzione anche ai trattamenti di chirurgia estetica, a condizione che siano diretti al miglioramento del benessere non solo fisico ma psichico del paziente.

Ma in quali casi è possibile godere del beneficio? La normativa è stata innovata dal Decreto Legge n.145/2023, il cui articolo 4-quater stabilisce che, ai fini dell’esenzione IVA, è necessario che le prestazioni di chirurgia estetica siano accertate da specifica documentazione medica. Le prestazioni di medicina estetica, invece, godono sempre dell’agevolazione fiscale, a patto che abbiano uno scopo terapeutico, ossia siano dirette a curare malattie oppure problematiche di salute o a preservare, mantenere o ripristinare la salute fisica e psichica dell’interessato. L’esenzione IVA, inoltre, si applica sempre al lavoro dei medici anestesisti, perché la loro attività è finalizzata a preservare la salute del paziente.

In relazione alla documentazione sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che può essere redatta da qualsiasi medico, ma è necessario che sia indicata la patologia del paziente e che i documenti siano rilasciati prima dell’operazione. Per le prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 145/2023, ossia fino al 17 dicembre di tale anno, resta valida l’esenzione, indipendentemente dall’obiettivo terapeutico; se, invece, a tali trattamenti è stato applicato il regime ordinario fiscale, non si ha diritto al rimborso di quanto versato.

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