Esenzione IVA per i trattamenti di chirurgia estetica: arriva il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, per evitare fraintendimenti.
Il nostro sistema fiscale prevede dei benefici in caso di pagamento dell’IVA da parte dei contribuenti che si sottopongono a interventi di chirurgia estetica a scopo terapeutico e a trattamenti di medicina estetica, adeguatamente certificati a uno specialista.

Al riguardo, il Decreto Legge n. 145/2023 sancisce delle importanti regole per l’applicazione dell’esenzione dall’IVA per le prestazioni sanitarie, tra cui quelle di chirurgia e medicina estetica. Di recente, la risoluzione n. 42 del 12 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito la vigenza di tali agevolazioni. Cosa cambia per i pazienti?
Trattamenti di chirurgia e di medicina estetica: i requisiti per godere dell’esenzione dall’IVA
Ai sensi del Decreto IVA, le prestazioni sanitarie dirette alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione di malattie o problemi di salute che vengono effettuate da professionisti sono soggette all’esonero dal pagamento dell’IVA. Tale regola è stata confermata anche dalla Direttiva IVA 2006/112/CE e dalla Corte di Giustizia UE (in particolare, dalla sentenza C-91/12 del 21 marzo 2013).

Le operazioni di chirurgia estetica compiute con semplici finalità cosmetiche, ovviamente, non consentono l’applicazione del beneficio fiscale e, dunque, richiedono il versamento dell’IVA ordinaria al 22%. L’unica eccezione in tal senso è quella contenuta nella Circolare n.4/2005 dell’Agenzia delle Entrate, che consente l’esenzione anche ai trattamenti di chirurgia estetica, a condizione che siano diretti al miglioramento del benessere non solo fisico ma psichico del paziente.
Ma in quali casi è possibile godere del beneficio? La normativa è stata innovata dal Decreto Legge n.145/2023, il cui articolo 4-quater stabilisce che, ai fini dell’esenzione IVA, è necessario che le prestazioni di chirurgia estetica siano accertate da specifica documentazione medica. Le prestazioni di medicina estetica, invece, godono sempre dell’agevolazione fiscale, a patto che abbiano uno scopo terapeutico, ossia siano dirette a curare malattie oppure problematiche di salute o a preservare, mantenere o ripristinare la salute fisica e psichica dell’interessato. L’esenzione IVA, inoltre, si applica sempre al lavoro dei medici anestesisti, perché la loro attività è finalizzata a preservare la salute del paziente.
In relazione alla documentazione sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che può essere redatta da qualsiasi medico, ma è necessario che sia indicata la patologia del paziente e che i documenti siano rilasciati prima dell’operazione. Per le prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 145/2023, ossia fino al 17 dicembre di tale anno, resta valida l’esenzione, indipendentemente dall’obiettivo terapeutico; se, invece, a tali trattamenti è stato applicato il regime ordinario fiscale, non si ha diritto al rimborso di quanto versato.