Una decisione della Corte di Cassazione cambia il perimetro delle contestazioni sulle notifiche fiscali. Le raccomandate dell’Agenzia delle Entrate acquistano piena efficacia anche senza relata di notifica.
Nel rapporto tra Agenzia delle Entrate e contribuenti, la notifica degli atti fiscali rappresenta spesso il terreno di scontro più delicato. Accertamenti tributari, raccomandate del Fisco, vizi formali, Cassazione e presunzione di conoscenza sono parole chiave che tornano con forza alla luce di una recente pronuncia destinata a fare giurisprudenza.
La questione non riguarda solo aspetti tecnici, ma tocca il cuore dell’equilibrio tra garanzie difensive e funzionalità dell’azione amministrativa, con effetti concreti sulle strategie difensive dei contribuenti e sull’efficacia delle pretese erariali.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27499 del 2025, ha chiarito un principio destinato a incidere profondamente sul contenzioso tributario: la notifica degli atti dell’Agenzia delle Entrate tramite servizio postale resta valida anche in assenza della relata di notifica, quando risulta accompagnata dall’avviso di ricevimento. La vicenda nasce da una complessa indagine della Guardia di Finanza nei confronti di una società di capitali, caratterizzata da una gestione contabile opaca, dall’omessa dichiarazione di ricavi rilevanti e da gravi irregolarità nella tenuta del libro inventari, tali da impedire la ricostruzione della percentuale di ricarico.
A fronte di un avviso di accertamento, la società ha scelto di non contestare il merito della pretesa fiscale, ma di fondare la difesa sull’asserita inesistenza giuridica della notifica. Secondo la tesi difensiva, l’atto risultava invalido perché spedito tramite raccomandata senza la tradizionale relata di notifica, ossia il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario. La Cassazione ha però ribaltato questa impostazione, richiamando il quadro normativo speciale previsto per gli atti tributari.
La disciplina contenuta nella legge n. 890 del 1982, e in particolare l’articolo 14, consente infatti agli uffici finanziari di procedere alla notifica diretta a mezzo posta, senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario. In questo modello semplificato, la relata perde valore costitutivo e la prova della notifica si fonda esclusivamente sull’avviso di ricevimento, che attesta l’arrivo del plico all’indirizzo del destinatario.
La Corte ha collegato questo meccanismo al principio della presunzione di conoscenza sancito dall’articolo 1335 del codice civile. Una dichiarazione si considera conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario, indipendentemente dall’effettiva apertura della busta o dalla lettura del contenuto. Conta la conoscibilità, non la conoscenza effettiva. Una volta dimostrato il recapito presso la sede legale o il domicilio fiscale, l’onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare un’impossibilità incolpevole di venire a conoscenza dell’atto.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il metodo decisorio adottato dagli Ermellini. La società aveva denunciato una grave carenza di motivazione nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale, proprio sulla questione della notifica. La Cassazione, facendo leva sull’articolo 384 del codice di procedura civile e sul principio della ragionevole durata del processo, ha scelto di non annullare la decisione. Ha invece corretto la motivazione, integrandola con i riferimenti normativi corretti e confermando la legittimità dell’atto impositivo.
Il TFR entra in una nuova fase e cambia destinazione senza chiedere il permesso. Dal…
Oggi, 13 gennaio 2026 si apre ufficialmente l’anno dei titoli di Stato italiani con un’asta…
Nel 2026 chi arriva all’età pensionabile senza contributi non resta senza tutele. L’assegno sociale Inps…
Le visite mediche di controllo entrano in una nuova fase. L’INPS rafforza i servizi digitali…
Nel 2026 i lavori condominiali restano detraibili, ma il perimetro cambia: alcune agevolazioni resistono, altre…
Gennaio 2026 segna un ritorno deciso all’interesse per i buoni fruttiferi postali, strumenti storici del…