Il TFR entra in una nuova fase e cambia destinazione senza chiedere il permesso. Dal primo luglio 2026 una regola silenziosa ridisegna il rapporto tra lavoratori, imprese e previdenza. La liquidazione diventa una leva previdenziale, fiscale e finanziaria che pochi potranno ignorare.
C’è una data che i lavoratori del settore privato, le aziende e il mondo della previdenza complementare dovranno segnare in agenda: primo luglio 2026.
Con la manovra 2026, il Trattamento di fine rapporto smette di essere una scelta rinviabile e diventa una decisione implicita, capace di orientare il futuro pensionistico di milioni di persone. TFR, fondi pensione, silenzio-assenso, fiscalità agevolata e rendita integrativa sono i concetti chiave di una riforma che punta a superare l’inerzia dei lavoratori e a spostare una quota crescente di risparmio dal perimetro aziendale ai fondi privati. Il cambiamento non riguarda solo i neoassunti, ma introduce nuovi obblighi informativi e una diversa logica di gestione del risparmio previdenziale, con effetti destinati a durare nel tempo.
Dal primo luglio 2026, per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il TFR non resta più automaticamente in azienda. Se il dipendente non esprime una scelta esplicita entro 60 giorni dall’assunzione, la liquidazione maturata confluisce in modo automatico in un fondo pensione individuato sulla base del contratto collettivo applicato. Quando in azienda operano più forme pensionistiche, il conferimento avviene verso il fondo con il maggior numero di iscritti, salvo un diverso accordo aziendale. Insieme al TFR affluiscono anche i contributi del datore di lavoro e del lavoratore, se previsti.
Il tempo per sottrarsi all’automatismo esiste, ma resta limitato. Entro i primi 60 giorni il lavoratore può scegliere di lasciare il TFR in azienda oppure indirizzarlo verso una diversa forma di previdenza complementare. Trascorso il termine, la scelta diventa definitiva: chi entra in un fondo, anche per silenzio-assenso, non può più riportare il TFR in azienda, mentre chi lo mantiene in azienda conserva la possibilità di aderire in un secondo momento a un fondo pensione.
La riforma coinvolge anche chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro. Dal luglio 2026 le aziende devono verificare le decisioni già assunte in passato dai dipendenti e richiedere una dichiarazione formale. In assenza di indicazioni, scatta nuovamente l’adesione automatica. Per questo motivo il legislatore impone alle imprese nuovi obblighi informativi, con la consegna, al momento dell’assunzione, di una scheda dettagliata sui fondi pensione previsti e sulle modalità di conferimento del TFR.
Alla base del cambio di rotta c’è un dato strutturale: la previdenza complementare resta una scelta minoritaria. Nel 2024 solo il 38,3% dei lavoratori risultava iscritto a un fondo pensione, mentre dal 2007 oltre 230 miliardi di euro di TFR sono rimasti nelle casse delle imprese. Il meccanismo del silenzio-assenso mira a superare questa inerzia, spingendo il TFR verso i fondi salvo decisione contraria consapevole.
La riforma da un lato affronta il rischio di pensioni pubbliche più basse, soprattutto per i giovani con carriere discontinue e redditi iniziali contenuti. Dall’altro trasferisce una parte della sostenibilità del sistema previdenziale dal bilancio pubblico al risparmio privato gestito. Per rafforzare l’attrattività dei fondi, la manovra innalza a 5.300 euro annui il limite di deducibilità fiscale dei contributi e consente di recuperare negli anni successivi la quota non utilizzata nei primi cinque anni di lavoro. Resta inoltre la tassazione agevolata sulle prestazioni finali, che scende dal 15% fino al 9% per le adesioni di lungo periodo, mentre il TFR in azienda continua a subire l’Irpef media degli ultimi cinque anni.
Al momento del pensionamento il lavoratore può incassare subito fino al 60% del montante, contro il 50% precedente. In presenza di una rendita vitalizia inferiore alla metà dell’assegno sociale, diventa possibile ottenere l’intero capitale in un’unica soluzione. Accanto alla rendita tradizionale, arrivano modalità più flessibili di erogazione e, in caso di morte, il capitale residuo passa agli eredi, senza rimanere al fondo.
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