La Cassazione ha chiarito la corretta applicazione della decorrenza della prescrizione della rendita vitalizia INPS. Ecco le novità.
La rendita vitalizia è una prestazione disciplinata dell’art. 13 della Legge n. 1338/1962. Nel caso in cui si omettano di versare i contributi previdenziali, una volta intervenuta la prescrizione, il datore di lavoro o il dipendente (in sua sostituzione) può richiedere all’INPS il riconoscimento di una rendita vitalizia reversibile, di ammontare pari alla pensione che sarebbe stata erogata in caso di corretto accredito dei contributi.

Per tantissimo tempo, i giudici hanno considerato il diritto alla costituzione della rendita vitalizia imprescrittibile, mentre altri ritenevano che si prescrivesse in dieci anni, ma con decorrenza dalla data di maturazione della prescrizione dei contributi. Di recente, è finalmente intervenuta la Corte di Cassazione, che ha specificato un importante principio.
Rendita vitalizia INPS: il diritto va in prescrizione, ecco come si calcola la decorrenza
La sentenza n. 22802/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha posto fine a un’accesa diatriba tra dottrina, giurisprudenza e prassi dell’INPS. Ha sottolineato che il termine di prescrizione del diritto alla rendita vitalizia non decorre automaticamente dal momento in cui viene accertata l’inadempienza contributiva, ma dal giorno in cui il lavoratore viene a sapere che il datore non ha provveduto a tale obbligo. Al riguardo, la Cassazione ha fissato tre principi fondamentali:

- il diritto alla rendita non è imprescrittibile, ma di prescrive in dieci anni, ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile;
- la decorrenza della prescrizione inizia con l’effettiva conoscenza dell’omissione e dell’impossibilità a procedere per sanare tale vuoto;
- è possibile chiedere il risarcimento del danno pensionistico, ai sensi dell’art. 2116, comma 2, del codice civile.
Di conseguenza, è necessario rispettare il termine di dieci anni per la costituzione della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro, per la costituzione della rendita vitalizia da parte del lavoratore (che decorre dalla conoscenza dell’omissione e non dal mero decorso dei termini per l’accredito dei contributi previdenziali) e per l’azione risarcitoria prevista dall’articolo 2116, comma 2, del codice civile.
In ogni caso, al lavoratore è concessa la facoltà di costituire la rendita vitalizia attraverso le disposizioni dell’articolo 30 della Legge n. 203/2024. Da quest’anno, infatti, i dipendenti hanno una nuova possibilità: creare una nuova prestazione, oltre a quella finora richiamata, che, però, non va in prescrizione. Questa rendita può essere costituita quando i termini per la procedura ordinaria, conteggiati sulla base delle ultime indicazioni della Corte di Cassazione, si sono prescritti. Per tutte le informazioni dettagliate, rimandiamo alla lettura della Circolare INPS n. 48/2025.