Si parla di una nuova scadenza per la revisione veicoli, ma c’è di più: cambia proprio la gestione della pratica.
La nuova scadenza del 1° ottobre non è l’unico aggiornamento, diversa gestione per la revisione veicoli. I centri di controllo operanti nel regime Legge n. 870/1986 si adegueranno all’obbligo del nuovo referto da integrare per la certificazione del documento per veicoli con massa maggiore a 3,5 tonnellate. Di seguito, le indicazioni più importanti.
L’ufficializzazione arriva dalla circolare n. 171486 del 16 luglio 2025 dalla Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest del Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Nella pratica cambiano molti aspetti.
In primis, per ogni mezzo sottoposto a revisione dovrà essere posta in essere la seguente documentazione. Si tratta del Modello 2100, cioè l’ex foglio giallo, compilato e firmato dallo stesso Ispettore. A questo segue la certificazione accompagnata da referti strumentali di natura obbligatoria. Sono legati al frenometro o decelerografo, e alle stesse emissioni con l’opacimetro o analizzatore a gas in base al motore incorporato nel veicolo.
Facoltativi sono i referti legati ai centrafari e fonometro. Si specifica però che ci sia un’indicazione sbagliata nella circolare che lo elenca, perché in realtà l’opacimetro è uno strumento obbligatorio per la certificazione.
Ma cosa deve contenere il referto?
Nel referto da sottoscrivere bisogna che trapelino degli elementi ben precisi. Quindi, per quanto concerne gli aggiornamenti ultimi non si tratta solo di una nuova data di scadenza per la revisione veicoli, ma di dettagli che vanno posti in essere in maniera precisa, altrimenti si è in errore e difetto.
Ogni referto che viene stampato dalle apparecchiature dovrà aver in automatico delle informazioni chiave. Senza di queste, ecco che la revisione veicoli ha degli errori non di poca importanza.
Si tratta dell’identificazione dell’apparecchiatura. Questa contiene il nome del produttore, il tipo, il numero di serie e quello di omologazione o di approvazione dello strumento usato per la prova. Anche la taratura, cioè la data di scadenza della verifica periodica del controllo di taratura dell’attrezzatura in uso.
La stessa identificazione del veicolo con la targa sottoposta a revisione o in alternativa si può aggiungere il numero del telaio. Infine, i risultati della prova, cioè i parametri misurati dall’apparecchiatura e quelli oltre il limite di soglia. Questa documentazione dovrà essere conservata per minimo 48 mesi e deve essere disponibile in formato digitale entro 3 giorni lavorativi su richiesta degli Uffici di Motorizzazione.
Con la circolare ci sono anche le indicazioni che le imprese che seguono il regime della Legge n 870/1986 devono porre in essere. Ciò in attesa di un provvedimento nazionale dal parte della Direzione Generale dell Motorizzazione.
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