Arriva la Revoca del Testamento, questa la pronuncia n. 14063 della Cassazione, gli obblighi fiscali in arrivo.
La Cassazione non sembra avere alcuna esitazione sul tema della revoca del testamento, questo secondo quanto emesso nella pronuncia n. 14063 dello scorso 27 maggio. L’effetto è retroattivo e annulla di conseguenza la vocazione ereditaria iniziale. Cosa succede a chi era stato designato come erede? Analisi concreta del caso con l’applicazione della decisione.
Per quanto concerne l’imposta di successione si analizza la questione della revoca del testamento e dell’annullamento dell’obbligo tributario.
Da qui, la Cassazione avrebbe stabilito che la revoca di un testamento ha effetto retroattivo, e ciò annulla la vocazione ereditaria iniziale. Quindi, di conseguenza chi era stato designato come l’erede di un testamento poi revocato, non è più soggetto all’imposta di successione, poiché vi manca il presupposto giuridico di base, cioè una vocazione ereditaria valida.
Il principio che determina ciò riprende la normativa dell’imposta di successione, il DLGS n. 346/1990 de il DL n. 262 del 2006, legando il tributo a una vocazione ereditaria effettivamente valida.
La Suprema Corte ha poi chiarito che se “il chiamato all’eredità”, ai sensi dell’art. 28 DLGS n. 346/1990, mostra la dichiarazione di successione, o comunque compie atti che parrebbero accettare l’eredità, questi non bastano a far sorgere l’obbligo tributario se il testamento è stato poi revocato.
Cosa cambia dopo la sentenza della Cassazione per quanto concerne gli obblighi fiscali legati alla revoca del testamento? Questa la gestione concreta della pratica e cosa è bene sapere dall’ultimo aggiornamento.
Tale revoca può essere espressa, cioè dichiarata in maniera formale dal testatore, o tacita/implicita, vuol dire promossa mediante disposizioni incompatibili in un testamento successivo. Per cui la Cassazione ha specificato che la revoca è un atto unilaterale e retroattivo, il quale annulla ogni effetto giuridico del testamento revocato, come se non fosse mai esistito.
E per l’impugnazione del testamento successivo? La Corte ha rigettato la tesi dell’ADE, questa pretendeva l’imposta anche in caso di testamento impugnato, affermando che la soggettività passiva dell’imposta, si fonda sulla validità della chiamata ereditaria. Se il testamento successivo, quello che revoca il primo, viene impugnato, la vocazione ereditaria contenuta nel primo testamento, non rinasce in automatico.
Ciò riprenderebbe efficacia solo se la revoca stessa non fosse annullata con una sentenza definitiva. In questo caso, si potrebbero presentare dichiarazioni integrative o richiedere rimborsi per l’imposta di successione.
In sostanza, la revoca di un testamento elimina anche l’efficacia fiscale della chiamata ereditaria contenuta. Ciò impedisce l’applicazione dell’imposta di successione a chi era indicato come erede nel testamento revocato. Questa la decisione ultima della Cassazione in materia di successione e revoca del testamento.
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