Scoppiano le liti in condominio per i casi di rifacimento tetto e facciate, come comportarsi.
Le tensioni in condominio sono un tema delicato, scoppiano anche davanti casi di rifacimento tetto e facciate, specie dopo l’aggiornamento della normativa. A pagare sono tutti per la sentenza n. 1525 dello scorso 17 giugno del Tribunale di Torre Annunziata. Questo rigettava l’impugnazione della delibera condominiale legata alla ripartizione delle spese per i lavori di manutenzione straordinaria .

A parlare è il criterio della “verticalità” ex art. 1123, comma 3, c.c, in merito alla ripartizione delle spese comuni: non si applicherebbe sui casi in questione, questo secondo la controparte.
Ma il Tribunale ha ripreso la tabella millesimale generale, affermando la correttezza della ripartizione. Nell’assemblea del novembre 2023, i condomini avevano deliberato per l’intervento di rifacimento della facciata e del tetto, insieme al piano di riparto delle spese. Una decisione che riprendeva la delibera del 2022, alla quale la stessa attrice aveva partecipato.
Nonostante tutto questo, la condomina impugnava la nuova delibera, ribadendo che il pagamento delle spese sul tetto, dovesse gravare solo sui condomini sottostanti. Il punto è che per il condominio l’intervento era per tutto l’edificio, e la ricorrente stessa aveva già versato le somme che servivano prima di agire in giudizio.
In virtù dell’art. 1123 comma 1, c.c., il Tribunale ha affermato che tutti i condomini devono pagare secondo i millesimi generali, e questo vale anche per le facciate.
La nuova normativa sul rifacimento tetto e facciate in condominio cambia tutto
Quindi, il Tribunale ha rigettato del tutto la richiesta della condomina in merito alla questione sul rifacimento del tetto e delle facciate in condominio. Cosa ha determinato il cambiamento gestionale?

Si parla di manutenzione straordinaria, e il Tribunale di Torre Annunziata ha confermato la correttezza del pagamento di tutti, poiché ha ritenuto che la tabella millesimale generale fosse l’elemento utile a determinare l’esito della sentenza. Non si applica il criterio della “verticalità” all’ex art. 1123, comma 3 c.c.
Il condominio è riuscito a dimostrare che l’intervento in questione riguardava tutto l’edificio, e che la ricorrente prima di agire in giudizio, aveva comunque pagato le somme richieste. Quindi, si richiama sostanzialmente la giurisprudenza consolidata.
Cioè quella secondo cui le spese per la manutenzione del tetto, dato che si tratta di un bene comune destinato alla protezione e copertura di tutto l’edificio e delle persone sottostanti, devono essere pagate da tutti secondo la tabella sopraindicata.
Allo stesso modo si procede per le facciate che sono parte comune e non si addebitano ai singoli. La condomina ha perso la causa, e deve pagare anche le spese di lite di 1.800,00 euro.