Ci si domanda se il Decreto Salva Casa sia retroattivo, le implicazioni giurisprudenziali danno le risposte attese.
Il Decreto Salva Casa è una delle misure più attese per la sua importanza. La regolarizzazione semplificata di situazioni abusive, è la soluzione migliore per chi ricade in un contesto del genere, ma è dall’analisi delle novità e delle implicazioni giurisprudenziali del Decreto Legge n. 69/2024 e della Legge n. 105/2024, appunto noti come “Salva Casa”, che si evince l’introduzione del suddetto regime che ripristina le condizioni edilizie mediante l’art. 36-bis del DPR n. 380/01, di gran lunga più pratico.

Per prima cosa si evidenzia l’aspetto pratico, da un punto di vista normativo sussiste un regime che pone una doppia conformità asincrona, e ammette al tempo stesso la compatibilità paesaggistica in merito a modifiche incrementali di superfici e volumi.
Si parla di oblazione, cioè una procedura che mira alla regolarizzazione e al conferimento dell’idoneità sismica, per interventi di matrice strutturale. Questo, consente la sanatoria edilizia condizionata mediante opere per l’adeguamento alla sicurezza o alla rimozione di opere abusive in violazione alla doppia conformità.
Non c’è una norma transitoria per applicare in maniera retroattiva queste disposizioni in merito ai procedimenti di sanatoria già in corso o giudicati. Ma c’è un passaggio di giurisprudenza tra procedure da evidenziare.
Tutto sul Decreto Salva Casa, ecco se è retroattivo o meno
Nei procedimenti amministrativi si applica il principio del “tempus regit actum”, per cui la normativa vigente nel momento della decisione finale, si applica pure se cambiata dopo l’avvio del procedimento. Allora, si migra ad una procedura precedente a quella più semplificata Salva Casa, art, 36-bis, se il procedimento non è terminato e non sono scaduti i termini di regolarizzazione.

Da qui, si evince che la presentazione di istanze di sanatoria, non blocca affatto la legittimità delle ordinanze di demolizione, ma ne sospende l’efficacia fino alla fine del procedimento.
Ci sono diversi esempi sulle decisioni del TAR sul Salva Casa che servono come indicazioni per applicare l’aggiornamento. Il TAR Lazio ha decisamente respinto l’accesso alla sanatoria, proprio per mancanza di regolamenti attuativi regionali, confermando a sua volta l’irretroattività se gli adempimenti non sono perfezionati.
Anche il TAR Campania ha rigettato le richieste di sanatoria per abusi edilizi antecedenti alla legge, specie se l’istanza era stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova norma.
Ci sono stati persino altri casi in cui il TAR ha riconosciuto il valore della nuova normativa come “ius superveniens” accogliendo ricorsi contro dinieghi, ritenendo di priorità, la normativa che procede alla regolarizzazione. Inoltre, ci sono stati dei ricorsi dichiarati impraticabili proprio per la presentazione di istanze di sanatoria ai sensi della nuova disciplina, che sospende l’interesse a impugnare provvedimenti demolitori.
In sostanza, il limite è che non si applica retroattivamente il Decreto Salva Casa per procedure già concluse o giudizi pendenti con abusi insanabili. Infatti, gli illeciti edilizi più gravi continuano ad essere soggetti al requisito della doppia conformità a una disciplina più rigida.