La rivoluzione della sanatoria semplificata parte dal TAR Sicilia, analisi del caso e applicazione.
Confermata l’approvazione della sanatoria semplificata da parte del TAR Sicilia. Il nuovo regime posto all’art 36-bis del TUE e del Salva casa, DL n. 69/2024 convertito in legge n. 105/2024, è stato l’esito della sentenza del Tar catanese, la n. 2119/2025. Questa ha chiarito le condizioni per avere la sanatoria in questione in merito a opere minori poste in aree con vincolo paesaggistico.
Per comprendere la rivoluzione giurisprudenziale è necessario analizzare il caso concreto e il conflitto normativo che ne è subentrato.
Protagonista il proprietario di un immobile a Messina che lo aveva comprato con opere abusive preesistenti. Chiusura a vetri in un vano scala, con locali sottostrada e portico, tutto non a norma, perché realizzati in zona vincolata e senza permessi. Dalla prima richiesta di sanatoria l’esito era stato negativo.
Poi il proprietario ha presentato una nuova SCIA, cioè Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria, basandosi sul neonato art. 36- bis. Da qui, la soprintendenza ha negato il parere paesaggistico favorevole, ignorando la nuova normativa, e valutando la richiesta con vecchie regole.
Ma è stato il TAR Sicilia a stravolgere tutto con la sua decisione, applicata nel seguente modo.
Il TAR Sicilia non ha avuto alcun dubbio, ha deciso di dare ragione al ricorrente, annullando il diniego della Soprintendenza, e chiarendone i punti specifici. Ecco come si è consolidata la sanatoria semplificata.
Il Tribunale in questione ha riconosciuto che l’art- 36-bis è una norma speciale, ma soprattutto nuova e successiva. Questa è applicabile di conseguenza con un sistema aggiornato rispetto il precedente, quindi anche in aree vincolate e che permette la sanatoria di opere che di contro, comportano un aumento del volume e della superficie. Ciò a differenza della normativa precedente. Allora, si conferma che questa era l’unica che andava considerata.
Subentra qui l’obbligo della valutazione adeguata da parte della Soprintendenza, istituendo la pratica in base alla nuova disposizione, e valutando la compatibilità paesaggistica in base ai criteri predisposti dall’art. 36-bis, comma 4. Così, l’omissione ha viziato il provvedimento per difetto di istruttoria e motivazione.
Non si tratta di una motivazione postuma secondo le giustificazioni poste dall’amministrazione in giudizio al fine di difendere il diniego e non potendo integrare quanto esposto nel provvedimento emesso. Il punto è che una bocciatura della sanatoria, non preclude la presentazione di una nuova istanza se basata sulla normativa nuova.
In sostanza, la sentenza mette le Amministrazioni nelle condizioni in cui è necessario valutare che la richiesta di sanatoria paesaggistica per le opere minori, alla luce del nuovo art- 36-bis, sia applicata con i criteri aggiornati del Salva casa, fornendo quindi una motivazione coerente con la nuova normativa.
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