Se l’appartamento non si affitta, il condominio deve risarcire il proprietario: la novità che crea polemiche

La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto a un indennizzo per i proprietari di unità immobiliari in condominio. In quale caso?

Di recente, la Corte d’Appello di Roma ha affermato un principio essenziale per tutelare tutti coloro che possiedono un appartamento in condominio. In particolare, è stato chiarito cosa succede quando, a causa di lavori condominiali, un immobile risulta temporaneamente inagibile e, dunque, non può essere usato, oppure concesso in locazione o usufrutto.

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Se l’appartamento non si affitta, il condominio deve risarcire il proprietario: novità che crea polemiche (trading.it)

In tal caso, il proprietario o l’usufruttuario ha diritto a un indennizzo per il mancato godimento del bene o la perdita del canone di locazione. Quali sono le conseguenza pratiche della sentenza e quando ricorrono i requisiti affinché si applichi tale regola?

Lavori prolungati in condominio: in quali casi sorge il diritto al risarcimento?

Con la sentenza n. 3791/2025, la Corte d’Appello di Roma ha analizzato il caso dell’usufruttuaria di un appartamento che non ha potuto locarlo per un determinato periodo di tempo, per lo svolgimento di lavori straordinari nel condominio.

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Lavori prolungati in condominio: in quali casi sorge il diritto al risarcimento? (trading.it)

Nonostante si trattasse di interventi di manutenzione, essenziali per rendere più vivibili le parti comuni dell’edificio, l’appartamento in questione è rimasto inagibile per un periodo di tempo prolungato e l’usufruttuaria ha subito un evidente pregiudizio. Tramite l’usufrutto, infatti, avrebbe dovuto trarre profitto dall’immobile, ma non ha potuto esercitare tale diritto. Per tale motivo, la Corte d’Appello di Roma ha ribaltato il giudizio di primo grado e ha sancito che all’usufruttuaria spettasse un risarcimento per il danno subito.

Il principio applicato è quello secondo cui il sorge in capo al condominio l’obbligo di effettuare i lavori necessari con il minimo danno per i singoli inquilini. In caso contrario, può essere chiamato al risarcimento. E l’indennizzo spetta non solo al proprietario, ma anche a chi esercita sull’immobile un diritto reale di godimento, come l’usufruttuario. Già in passato, i giudici hanno affermato che all’usufrutto è connessa la tutela non solo dell’uso del bene ma anche delle utilità economiche da esso derivanti (come la possibilità di locarlo, nel caso di specie).

La sentenza n. 3791/2025 è fondamentale, perché esorta il condominio a predisporre un’accurata gestione dei lavori sulle parti comuni e a verificare che gli stessi vengano svolti con scrupolo e senza ritardi, per non ledere i diritti di proprietari e usufruttuari. Questi ultimi, in caso di inadempimento dei doveri sanciti dalla giurisprudenza, possono agire in giudizio per dimostrare che la perdita dell’utilità economica legata all’uso dell’immobile è strettamente correlata ai lavori condominiali.

In conclusione, la limitazione all’uso diretto (compresa la locazione) del bene a causa del prolungamento della durata dei lavori condominiali fa sorgere il diritto all’indennizzo.

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