Una spesa che sembra semplice, una polizza contro terremoti o alluvioni, può nascondere un’inaspettata sorpresa fiscale. Molti credono che solo i proprietari di casa possano detrarre l’assicurazione contro eventi calamitosi. Ma la normativa non è così rigida come sembra. Esiste una regola poco nota che cambia le cose. E può far ottenere un risparmio anche a chi la casa non ce l’ha intestata. Basta un dettaglio fondamentale per accedere a questo vantaggio fiscale.
Quando si stipula un’assicurazione casa, lo si fa per proteggere ciò che si considera importante. Che si tratti di una casa dei genitori, del partner o di un’abitazione in affitto, spesso chi paga la polizza non è l’effettivo proprietario. In questi casi si pensa che il Fisco escluda ogni possibilità di detrazione, ma non è affatto così.
A volte è un figlio a pagare l’assicurazione per l’abitazione dei genitori anziani, altre volte è un convivente a farsi carico della spesa per proteggere la casa dove vive. Queste situazioni quotidiane trovano una risposta precisa in una norma fiscale specifica, spesso trascurata. Ed è proprio qui che il discorso cambia.
L’articolo 15, comma 1, lettera f-bis) del TUIR riconosce una detrazione del 19% sui premi versati per le assicurazioni contro eventi calamitosi, a condizione che si riferiscano a immobili residenziali. Ma la parte interessante è che il diritto alla detrazione non è riservato solo ai proprietari.
Secondo la normativa, ha diritto alla detrazione chi ha effettivamente sostenuto la spesa, purché il pagamento avvenga con strumenti tracciabili come bonifici o carte. Questo significa che, anche se l’immobile non è intestato a chi paga, la detrazione è comunque ammessa, perché l’agevolazione riguarda il bene assicurato, non la persona che lo possiede.
Un esempio può chiarire: una figlia paga l’assicurazione per la casa dei genitori. Se il pagamento risulta tracciabile e la polizza è riferita a un’abitazione a uso abitativo, allora la figlia può detrarre il 19% della spesa nella propria dichiarazione dei redditi. Non è importante essere proprietari, ma aver sostenuto l’onere.
La regola vale anche per chi paga l’assicurazione sulla casa dove vive come inquilino o convivente. Se la casa è a uso abitativo e la polizza riguarda solo eventi calamitosi (come terremoti, frane o alluvioni), la detrazione spetta a pieno titolo, anche senza intestazione dell’immobile.
Il primo requisito da rispettare è la tracciabilità del pagamento. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che solo i versamenti effettuati con strumenti come bonifici, carte di credito o debito possono essere portati in detrazione. I pagamenti in contanti escludono automaticamente l’agevolazione.
Inoltre, è importante che la polizza sia intestata alla persona che paga oppure che il pagamento tracciato dimostri chiaramente chi ha sostenuto la spesa. Il contratto deve indicare l’immobile a uso abitativo, e la copertura assicurativa deve riferirsi esclusivamente a eventi calamitosi. Non rientrano quindi le polizze per furto, incendio o danni generici.
Un altro punto da ricordare è che il contratto assicurativo deve essere stato stipulato a partire dal 1° gennaio 2018. Solo da questa data è entrata in vigore la disposizione che consente la detrazione anche se l’intestatario della polizza non è il proprietario dell’immobile.
In definitiva, il Fisco guarda a chi paga e a come paga, più che a chi possiede l’immobile. Una visione che premia la responsabilità civile e l’attenzione alla sicurezza degli immobili, anche da parte di chi non ne ha la titolarità.
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