Entrare in concessionaria con tutti i documenti della legge 104 e sentirsi dire che “il verbale non è corretto” lascia spiazzati. Non solo perché si pensava di aver fatto tutto per bene, ma perché nessuno spiega cosa manca davvero. Dietro quella frase vaga si nasconde spesso una confusione sulle norme o una cautela eccessiva del venditore. Ma cosa significa davvero “verbale non conforme”? E quali sono le strade per far valere il proprio diritto all’acquisto agevolato?
Chi ha già vissuto questa situazione sa quanto può essere frustrante. Si arriva convinti di concludere l’acquisto con l’IVA al 4%, e invece si viene rimandati indietro, magari dopo settimane di attese e ricerche. Il punto critico è sempre lo stesso: il verbale rilasciato dall’INPS o dalla Commissione medica.

Ma non sempre è chiaro cosa deve contenere per essere considerato “valido” per le agevolazioni fiscali. Alcuni venditori rifiutano la pratica senza motivare, o scaricano la responsabilità su norme “che cambiano di continuo”. In realtà, la normativa è molto precisa. Bisogna però conoscerla nel dettaglio per rispondere in modo efficace a un diniego immotivato.
Perché un verbale può essere ritenuto non idoneo per le agevolazioni auto
Non tutti i beneficiari della legge 104 hanno automaticamente diritto alle agevolazioni auto. La normativa parla chiaro: l’IVA agevolata al 4% si applica solo a determinate categorie di disabilità. La differenza principale sta tra chi ha un riconoscimento generico e chi ha una disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104. Se nel verbale non è indicata la gravità, o mancano riferimenti espliciti a ridotte capacità motorie permanenti, il venditore può legittimamente chiedere chiarimenti.

Un esempio pratico: se la persona ha disabilità psichica, la condizione per l’agevolazione è che riceva anche l’indennità di accompagnamento. Se manca questo dettaglio, il venditore può rifiutarsi. Oppure, nel caso di chi ha limitazioni alla deambulazione, serve che il verbale lo specifichi chiaramente. Quando queste informazioni non sono riportate, la concessionaria può applicare l’IVA ordinaria.
La buona notizia è che il problema può essere superato. L’INPS consente di richiedere l’integrazione del verbale o la copia completa degli allegati. Inoltre, per i conducenti con disabilità motoria, è sufficiente presentare la patente speciale con gli adattamenti prescritti, senza bisogno del verbale sanitario, come chiarito dalla Risoluzione n. 40/E del 2023.
Cosa fare se il venditore rifiuta comunque le agevolazioni
Se la documentazione è completa e il venditore continua a rifiutare l’applicazione dell’IVA agevolata, si è di fronte a un comportamento non giustificabile. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’applicazione dell’IVA al 4% non è una scelta del concessionario, ma un obbligo se ci sono i requisiti. In questi casi, è possibile chiedere al venditore di emettere la fattura con IVA ordinaria e, una volta presentati i documenti richiesti, procedere con la nota di variazione per recuperare la differenza.
Se invece il rifiuto è totale, e motivato solo da ragioni organizzative (“non gestiamo queste pratiche”), il comportamento può essere segnalato. Sul piano fiscale, all’Agenzia delle Entrate. Sul piano civile, se si sospetta una discriminazione legata alla disabilità, la legge n. 67/2006 consente di ricorrere al giudice.
Attenzione anche alla detrazione IRPEF del 19%, che resta valida indipendentemente dall’aliquota IVA, a condizione che il veicolo sia destinato alla persona con disabilità e che il pagamento sia tracciabile.