Gli invalidi con Legge 104 sono esonerati dalla visita fiscale per malattia? Ecco le regole per evitare problemi con il datore.
Tutti i lavoratori dipendenti che si assentano dal lavoro per malattia, devono recarsi dal proprio medico, affinché trasmetta telematicamente all’INPS l’apposito certificato. È, però, necessario che si rimanga a casa, nel caso in cui si riceva la visita fiscale.

A tal fine, bisogna rispettare le seguenti fasce di reperibilità, valide sia per i dipendenti privati sia per quelli pubblici: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, tutti i giorni, compresi le domeniche e i festivi. Nel caso in cui il lavoratore risulti assente al momento della visita domiciliare, dovrà recarsi, in una data precisa, presso gli ambulatori dell’ufficio territoriale INPS, per giustificare l’assenza ed evitare che il datore di lavoro irroghi sanzioni disciplinari. In tali circostanze, però, potrebbe rivelarsi utile la Legge 104. Alcuni invalidi, infatti, sono esonerati dalla visita; di quali si tratta?
Esonero visita fiscale con Legge 104: le ipotesi in cui è ammesso
In determinati casi, la visita fiscale non va effettuata. Tra le ipotesi di esonero rientra il riconoscimento della Legge 104 ma, attenzione, non tutti gli invalidi godono di questa agevolazione. Si è sollevati dalla ricezione della visita fiscale soltanto se la patologia specifica per la quale ci si assenta dal lavoro è strettamente collegata all’invalidità.

Ad esempio, se si è disabili perché si hanno problemi di deambulazione e ci si ammala di bronchite, in tal caso non è possibile godere dell’esonero, in quanto le due patologie non sono connesse. Oltre all’invalidità, ci sono ulteriori ipotesi in cui non viene disposta la visita fiscale, e cioè: malattia per causa di servizio, malattia che mette in pericolo la vita (ad esempio le patologie oncologiche o cardiache gravi), la gravidanza a rischio, i ricoveri in ospedale o presso una differente struttura sanitaria e l’infortunio sul lavoro. Se si rientra in queste casistiche, al momento della trasmissione telematica del certificato, il medico di base dovrà indicare il codice E, che evidenza l’esonero. In questo modo, l’esclusione opera automaticamente e non si è sottoposti a controlli a campione da parte dell’INPS. L’Istituto di previdenza, infatti, potrebbe disporre accertamenti per verificare la regolarità dell’assenza per malattia.
Ricordiamo, infine, che non possono essere disposte due visite fiscali per la stessa malattia, a eccezione delle ricadute (che necessitano dell’invio di un nuovo certificato medico). Se, poi, il lavoratore non dovesse essere in casa, potrà giustificare la mancata reperibilità dimostrando di essersi sottoposto a delle terapie in tale lasso di tempo o di aver effettuato visite urgenti e non rimandabili. La motivazione va sempre adeguatamente documentata.