Sono passato con il rosso e adesso sono preoccupato, mi arriverà una multa salata? Si, ma non sempre bisogna pagarla, i casi reali

Una multa salata per aver oltrepassato un incrocio col rosso può sembrare inevitabile. Ma in realtà non sempre è così: ci sono casi concreti in cui il verbale non ha valore, anche se la telecamera ha ripreso tutto. Tra errori nei dispositivi e violazioni della privacy, il trasgressore può diventare il danneggiato. In un recente caso, il Garante per la protezione dei dati ha punito un Comune proprio per queste gravi mancanze. Un precedente importante che può cambiare le carte in tavola per tanti automobilisti multati per passaggio con il rosso.

Una scena fin troppo familiare: il semaforo cambia mentre si è già in movimento, si frena troppo tardi, oppure c’è una situazione d’urgenza che non lascia alternative. Poi, settimane dopo, arriva la sanzione. Spesso si paga senza discutere, pensando che opporsi sia inutile.

Semaforo rosso
Passare col rosso e non pagare la multa? Ecco quando il verbale è totalmente nullo-trading.it

Ma la legge non funziona solo a senso unico: anche chi rileva l’infrazione deve rispettare regole molto precise. E quando questo non accade, l’intera sanzione può essere annullata.

Le telecamere sono strumenti utili, ma non sono infallibili né esenti da obblighi. In gioco non c’è solo il Codice della Strada, ma anche il Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR). E se queste norme non vengono rispettate, il verbale perde valore legale. Proprio come stabilito dal Garante della privacy nel provvedimento n. 766 del 12 dicembre 2023.

Le multe per passaggio con il rosso possono crollare se mancano i requisiti tecnici o legali

Il riferimento principale è l’articolo 146 del Codice della Strada. Chi prosegue la marcia nonostante il semaforo rosso rischia una multa da 167 a 665 euro e la decurtazione di 6 punti dalla patente. Per i neopatentati, la sanzione è doppia: 12 punti. E in caso di recidiva nei due anni successivi, la patente può essere sospesa da 1 a 3 mesi.

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Ma tutto questo vale solo se la rilevazione è corretta. I dispositivi automatici come il Photored devono essere sottoposti a tarature e revisioni periodiche. Se non sono certificati, la loro affidabilità viene meno. Inoltre, la durata della luce gialla, se troppo breve (meno di 3 secondi), può costituire un elemento a favore del ricorso, secondo l’orientamento giurisprudenziale.

Anche le circostanze eccezionali, come lo stato di necessità o la legittima difesa (ad esempio in caso di pericolo immediato o emergenza sanitaria), possono giustificare il passaggio con il rosso. In tali casi, la sanzione può essere annullata se adeguatamente documentata.

Ma la vera svolta arriva sul fronte della protezione dei dati personali.

Quando la privacy viene ignorata, la multa diventa inutilizzabile anche in tribunale

Nel caso analizzato nel provvedimento n. 766 del Garante, alcuni cittadini avevano segnalato l’assenza di cartelli informativi vicino alle telecamere installate per rilevare il passaggio con semaforo rosso. Il Comune aveva dichiarato che la segnalazione non era necessaria, ritenendola obbligatoria solo per gli autovelox. Ma il Garante ha evidenziato la violazione degli articoli 5, par. 1, lett. a), 12, 13 e 35 del GDPR.

In particolare, è obbligatorio fornire informazioni chiare e accessibili sull’uso della videosorveglianza, sia tramite segnaletica che attraverso canali informativi facilmente consultabili. Inoltre, dove si effettua una sorveglianza sistematica su larga scala in aree pubbliche, è necessaria anche la valutazione d’impatto (art. 35, par. 3, lett. c).

Il Comune in questione non aveva predisposto alcun cartello, né una valutazione d’impatto, né ottenuto il necessario nulla osta. Risultato? I dati raccolti sono considerati illegittimi. E secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 28378/2023, i dati personali trattati in violazione del GDPR non sono utilizzabili in giudizio. In pratica, la multa viene annullata per mancanza di prova valida.

Questa interpretazione è stata confermata anche nel provvedimento n. 805 del 19 dicembre 2024, in cui il Garante ribadisce che trasparenza, segnaletica e protezione dei dati sono condizioni imprescindibili per la legittimità delle sanzioni automatiche.

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