Stato di famiglia e ISEE: gli errori più comuni e le regole nascoste che sorprendono

La definizione di nucleo familiare ai fini dell’ISEE è spesso fonte di dubbi, soprattutto quando più generazioni convivono sotto lo stesso tetto. Molti contribuenti si chiedono se sia possibile distinguere due nuclei distinti pur risiedendo nella stessa abitazione, per ottenere un indicatore più realistico della propria situazione economica.

Capire come funziona il concetto di stato di famiglia e quali sono le regole fissate dal DPCM 159/2013 è fondamentale per evitare errori nella compilazione della DSU. La legge stabilisce che il nucleo coincide con la famiglia anagrafica, ma prevede alcune eccezioni legate a condizioni specifiche.

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Stato di famiglia e ISEE: gli errori più comuni e le regole nascoste che sorprendono – trading.it

Questo significa che, anche quando si creano nuclei anagrafici distinti nella stessa abitazione, non sempre si ottiene la separazione ai fini ISEE. La questione è cruciale perché da essa dipende l’accesso a molte prestazioni sociali agevolate.

Come si forma il nucleo familiare ai fini ISEE

Il nucleo familiare è composto dai soggetti iscritti nello stesso stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della DSU. In linea generale, se più persone convivono nella stessa abitazione e risultano nello stesso certificato anagrafico, fanno parte di un unico nucleo ai fini ISEE.

Secondo le regole del DPCM 159/2013, fanno sempre parte del nucleo familiare:
– il coniuge, anche se non convivente, salvo casi particolari come separazione legale o sentenza di divorzio;

– i figli minori di 18 anni, anche se non residenti con i genitori;
– i figli maggiorenni fino a 26 anni se a carico IRPEF e non coniugati;
– i soggetti fiscalmente a carico ai fini IRPEF.

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Come si forma il nucleo familiare ai fini ISEE – trading.it

Nel caso in cui una famiglia residente nello stesso appartamento decida di costituire due stati di famiglia distinti, la normativa prevede che ai fini ISEE questo non comporti automaticamente la formazione di due nuclei. Infatti, se i soggetti continuano a risiedere nella stessa unità abitativa, possono essere considerati comunque un unico nucleo, come ribadito dall’INPS nelle sue circolari interpretative.

Le eccezioni e i casi particolari

Esistono situazioni in cui è possibile distinguere nuclei separati pur nella stessa abitazione. Ad esempio, i coniugi legalmente separati o divorziati, se conviventi, possono costituire nuclei distinti. Lo stesso vale per i figli maggiorenni coniugati, che formano automaticamente un proprio nucleo familiare, anche se vivono con i genitori.

Un altro caso riguarda gli anziani o i soggetti con disabilità che risiedono in strutture residenziali: in questi casi non vengono inclusi nel nucleo familiare originario. Tuttavia, per la maggior parte delle famiglie che condividono lo stesso appartamento, come nel caso di genitori, figli e nonni, l’ISEE continuerà a considerare tutti i conviventi come un unico nucleo.

Secondo i dati forniti dall’INPS, oltre il 20% delle DSU presentate ogni anno riguarda nuclei complessi composti da più generazioni, e proprio in questi casi è più frequente la richiesta di chiarimenti. Gli esperti di CAF e consulenza fiscale sottolineano che la creazione di stati di famiglia separati può avere rilevanza anagrafica, ma non sempre fiscale, e spesso non modifica l’ISEE complessivo.

Le fonti normative principali restano il DPCM 159/2013, le circolari interpretative dell’INPS e i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, che hanno ribadito più volte l’importanza di considerare la residenza anagrafica come elemento centrale per definire i nuclei ai fini delle agevolazioni sociali.

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