L’Agenzia delle Entrate ha recentemente dato risposta sul tema dei crediti di imposta relativi al Superbonus specificando come compensarli.
E’ arrivata il 25 agosto 2020 la risposta nr. 435 dell’Agenzia delle Entrate riguardo il modo per utilizzare i crediti di imposta agevolativi nell’ambito del Superbonus, crediti derivanti dai lavori stabiliti all’articolo 121 del Decreto Legge 34 del 2020.
Essi si utilizzano in compensazione, a seconda delle rate di detrazione residue non fruite. E’ quanto stabilito dall’art. 121 al comma 3 del suddetto decreto, con modificazioni apportate dalla legge del 17 luglio 2020.
Il credito di imposta come anche la detrazione viene usufruito con la ripartizione in quote annuali. La parte delle quote non utilizzata nell’anno non si può usufruire negli anni seguenti e non si può chiedere nemmeno a rimborso. I versamenti di somme e di imposte allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali così come i contributi da versare all’INPS, sono disciplinati dall’art 17 del D.L. 9 luglio 1997. Al comma 2 contiene debiti e crediti previsti dal versamento unitario e dalla compensazione ed anche una previsione di chiusura del sistema.
La legge prevede di effettuare una sola operazione per pagare le somme incluse nel comma 2 anche attraverso la compensazione con crediti riguardanti le entrate, utilizzando il modello di versamento unitario, ovvero il cosiddetto F24. Quando una somma può essere versata con il modello F24 perché:
Si possono pagare i debiti usando in compensazione i crediti contributivi e tributari, anche con origine agevolativa, indicandoli nel modello F24, a meno che non sia presente un divieto al pagamento attraverso la compensazione.
Non si possono utilizzare in compensazione i crediti quando la riscossione dell’entrata si effettua dalla sezione “accise” del modello F24. Invece i debiti si possono pagare usando in compensazione i crediti riguardanti contributi e imposte da inserire nelle altre sezioni del documento. Così facendo si è di fronte ad una compensazione orizzontale che però è sottoposta ad un limite di compensabilità annuale al momento stabilito in 2 milioni di euro, così come previsto dall’art 34 della legge 23 dicembre 2000.
E’ così possibile la compensazione dei crediti di imposta agevolativi relativi ad interventi contenuti nell’art 121 del D.L. 34/2020, ottenuti a mezzo cessione del credito, con le entrate che si possono versare indirettamente o direttamente con il modello F24.
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