TFR, cambia la tassazione: calcola se guadagni o perdi “per me è positivo”

Cambia la tassazione per il TFR, analisi di caso a caso, come l’ADE informa con l’interpello n. 198.

L’Agenzia delle Entrate trasmette l’interpello n. 198, una comunicazione molto importante che riguarda la condivisione di tutte le informazioni che servono al fine di comprendere come cambia la tassazione per il TFR e per gestire la situazione. In autonomia ci si può rendere conto se si hanno delle entrate o delle perdite. In questo modo i contribuenti sono più consapevoli delle scelte fatte, ecco come funziona.

sfondo uomo in ufficio e sacchetto con simbolo euro
TFR, cambia la tassazione: calcola se guadagni o perdi “per me è positivo”- Trading.it

Con la tassazione separata per le misure compensative del Trattamento di fine Rapporto, bisogna tenere conto dell’interpello n. 198 dello scorso 30 luglio, il quale ha esaminato un caso ben preciso inerente le modifiche del sistema previdenziale.

Si tratta della condizione di poter usufruire della tassazione separata, una condizione vantaggiosa per alcuni. Sono diversi i dipendenti che dopo la modifica di questo meccanismo devono tenere conto dell’aggiornamento, perché potranno ottenere dei vantaggi non indifferenti, ma c’è un “però”.

Bisogna conoscere e comprendere molto bene questo meccanismo, perché se si vogliono consolidare delle entrate, ci sono dei dettagli che non possono assolutamente sfuggire.

Tutti i chiarimenti dell’ADE, come cambia la tassazione per il TFR

L’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti molto precisi su come cambia la tassazione per il TFR, e a tal proposito si analizza il caso concreto che ha portato all’evoluzione della pratica.

uomo che pensa
Tutti i chiarimenti dell’ADE, come cambia la tassazione per il TFR- Trading.it

Protagonista del caso accennato fino a pocanzi, è un’azienda che cambiando il proprio regime previdenziale. Essa ha previsto il versamento di quelle che sono delle “misure compensative” ai dipendenti, al fine di neutralizzare gli effetti del nuovo sistema.

Da qui, succede che queste somme, erogate in cumulo all’indennità di fine rapporto, sono state poi considerate dall’Agenzia delle Entrate come delle indennità equipollenti al Trattamento di Fine Rapporto.

In questo modo, si richiama l’art. 17 del TUIR, per cui l’ADE ha confermato che tutte le indennità corrisposte “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato”, rientrano proprio nella suddetta categoria. Ciò in riferimento all’art. 2120 del Codice Civile e le indennità equipollenti, in ogni caso modulate e denominate in relazione alla durata dei rapporti di lavoro del soggetto dipendente.

È stato il Ministero delle Finanze a intervenire sul concetto stesso di “indennità equipollenti” mediante la circolare n. 2 del 1986, per cui è stato precisato che l’equipollenza non corrisponde a “equivalenza”, dato che la conseguenza evidente è che rientrano senza esclusione alcuna nella categoria con tutte le indennità.

Nel concreto si constata che persino le misure di natura compensativa, anche per la loro finalità e modalità di calcolo, potranno quindi essere soggette al regime di tassazione separata previsto per il trattamento di fine rapporto.

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