TFR e contributi cambia tutto: la nuova normativa crea limiti e problemi

Il versamento mensile del TFR in busta paga è legittimo? La Cassazione introduce un principio essenziale per i datori. 

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è la somma che viene erogata ai lavoratori dipendenti alla cessazione del rapporto di lavoro. In molti casi, i datori sono soliti versare le somme ai destinatari direttamente in busta paga.

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TFR e contributi cambia tutto: la nuova normativa ti crea limiti e problemi (trading.it)

Questa pratica, tuttavia, ha sempre destato enormi dubbi, considerata anche la natura del TFR qualche accantonamento differito nel tempo. Di recente, è intervenuta una fondamentale sentenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito se sia lecito o meno pagare il TFR in busta paga mensilmente. Ecco cosa hanno stabilito i giudici.

Stop al pagamento del TFR mensilmente: la storica sentenza della Cassazione

Con la sentenza n. 13525 del 20 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha sancito l’illegittimità dell’erogazione mensile del TFR in busta paga, perché diventerebbe, dal punto di vista giuridico, una vera e propria retribuzione.

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Stop al pagamento del TFR mensilmente: la storica sentenza della Cassazione (trading.it)

Il caso esaminato dai giudici riguardava un contenzioso tra un’azienda e l’INPS. La prima versava, per mezzo di accordi individuali, una quota di TFR ai dipendenti ogni mese, senza specificare causali e senza l’applicazione delle norme in materia di anzianità minima. L’INPS, dunque, aveva preteso la corresponsione dei contributi previdenziali su tali importi, considerandoli retribuzione ordinaria.

La Corte d’Appello aveva dato ragione all’azienda, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici di legittimità, infatti, hanno evidenziato come l’erogazione mensile costante e priva di giustificazione del Trattamento di Fine Rapporto sia contraria non solo alla legge ma anche alla natura stessa della prestazione e contribuisce alla formazione del reddito.

Di conseguenza, le somme pagate dal datore andranno incluse nella base imponibile. La Cassazione, inoltre, ha evidenziato come l’accordo individuale stipulato con i dipendenti (ai sensi dell’art. 2120 del codice civile) non può snaturare la funzione del TFR. In altre parole, l’anticipazione non può diventare la regola.

Il TFR va necessariamente considerato per quello che è, ossia un istituto autonomo con i seguenti obiettivi: formazione di un risparmio per i lavoratori e garanzia di un sussidio economico al termine del rapporto di lavoro. Solo in casi eccezionali debitamente individuati nel codice civile, inoltre, è consentita l’anticipazione del TFR (ad esempio, per ragioni di salute).

La Nota dell’Ispettorato del Lavoro: il TFR mensile va vietato

Oltre alla Cassazione, anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite la Nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha sancito la necessità che i datori versino il TFR esclusivamente al termine del rapporto di lavoro e non in busta paga mensilmente.

L’Ispettorato ha sottolineato come l’istituto non può essere tramutato in un’erogazione ordinaria e costante, confermando l’orientamento della Corte di Cassazione. In conclusione, senza motivazioni riconducibili direttamente all’art. 2120 del codice civile, il TFR mensile non può essere considerato un’anticipazione ma rappresenta una violazione della normativa vigente e, di conseguenza, il datore potrà essere sanzionato.

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