Tre Buoni Fruttiferi Postali dimenticati per anni, una richiesta di rimborso tardiva e una prescrizione che non perdona. Una decisione chiarisce quando i BFP non si possono più incassare, anche se nessuno aveva spiegato la scadenza.
Nel mondo del risparmio postale, dei Buoni Fruttiferi Postali e delle controversie sulla prescrizione, una vicenda concreta decisa a fine settembre 2025 offre un chiarimento netto per molti risparmiatori. Titoli sottoscritti nel 2006, un valore complessivo di 2.550 euro, una fiducia riposta nel tempo e nelle informazioni ricevute allo sportello.

Al centro del caso emergono temi delicati come la trasparenza informativa, la durata dei BFP a termine, il ruolo delle filiali postali e i limiti dell’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario. Una storia che mostra perché conoscere la scadenza di un investimento conta più del tempo che passa.
Buoni Fruttiferi Postali del 2006: perché la prescrizione blocca il rimborso
La controversia riguarda tre Buoni Fruttiferi Postali a termine, appartenenti alla serie “18 O”, emessi l’8 novembre 2006 per importi di 500, 1.000 e 500 euro. La risparmiatrice chiede il rimborso nel novembre 2024, sostenendo di non aver mai ricevuto indicazioni chiare sulla scadenza dei titoli. Racconta che, negli anni, sia una direttrice di filiale sia un consulente finanziario avevano esaminato i buoni senza segnalare alcun problema, arrivando persino a conteggiare gli interessi maturati. Al momento dell’acquisto, a suo dire, nessuna documentazione illustrava la natura a termine dell’investimento.
L’intermediario respinge la richiesta e solleva due eccezioni preliminari, sostenendo che i fatti risalgono a oltre sei anni prima del ricorso e che il risparmio postale segue una disciplina speciale. Nel merito, chiarisce che i buoni della serie “18 O” hanno una durata massima di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione e diventano liquidabili, in capitale e interessi, allo scadere di quel termine. La data di emissione risulta visibile sui titoli e la serie appare chiaramente stampigliata. Inoltre, il termine di prescrizione applicabile è quello decennale, già decorso al momento del reclamo.
Il Collegio affronta innanzitutto il tema della competenza. Ritiene di poter esaminare la domanda relativa all’esigibilità del rimborso, perché riguarda la fase di svolgimento del rapporto e non la sua genesi. Tuttavia, dichiara inammissibile la censura sulla mancata consegna dei fogli informativi, poiché riferita al momento della sottoscrizione del 2006, ben oltre il limite temporale previsto per l’accesso all’ABF.
Superate le questioni preliminari, il punto decisivo resta la prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali. Per i titoli a 18 mesi, il termine decorre dalla data di sottoscrizione più la durata prevista. Nel caso concreto, la scadenza cade nel maggio 2008 e la prescrizione matura nel maggio 2018. Quando la risparmiatrice presenta il reclamo nel novembre 2024, il diritto al rimborso risulta già estinto.
Il Collegio respinge anche l’idea che la prescrizione possa iniziare solo dal momento della richiesta di liquidazione. L’orientamento consolidato individua il dies a quo nella scadenza naturale del titolo, indipendentemente dalla consapevolezza del risparmiatore. La mancata informazione iniziale, pur rilevante sul piano delle regole di condotta, non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione. (Decisione n. 8652 del 30 settembre 2025)
I Buoni Fruttiferi Postali del 2006 non risultano più rimborsabili e la richiesta viene dichiarata in parte inammissibile e nel resto respinta. Il caso dimostra quanto la scadenza dei BFP rappresenti un elemento decisivo e quanto il tempo, nel risparmio postale, possa trasformare un investimento sicuro in un diritto ormai perduto.