Una sedia sul pianerottolo e parte la causa: ecco cosa non si può fare

Mai immaginato che una semplice sedia sul pianerottolo potesse finire in Cassazione? Una recente ordinanza cambia le regole del gioco nei condomini. Chi pensava che bastasse un accordo tra vicini, dovrà rivedere le proprie certezze. Quando gli spazi comuni diventano terreno di conflitto, anche un mobile può trasformarsi in un problema legale. Dietro un gesto all’apparenza innocuo si nasconde una questione ben più complessa, che tocca il diritto di tutti. Le sentenze parlano chiaro, e stavolta non lasciano spazio a interpretazioni personali.

Capita spesso di voler personalizzare quel piccolo angolo fuori dalla porta di casa. Un vaso, un comodino, qualche oggetto decorativo che trasmetta calore e senso di appartenenza. Ma quel luogo che si crede intimo, in realtà non lo è affatto. I pianerottoli, nella maggior parte dei casi, sono beni comuni del condominio.

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E come tali, seguono regole precise. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha riportato l’attenzione su un tema tanto quotidiano quanto trascurato. Non tutto ciò che sembra innocuo è davvero permesso. E un’interpretazione leggera può trasformarsi in un errore costoso.

Quando un mobile sul pianerottolo mette in discussione la libertà condominiale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16934/2023, ha messo un punto fermo su un aspetto della convivenza condominiale che molti ignorano: l’uso esclusivo degli spazi comuni è vietato, anche quando sembra innocente. La vicenda nasce da una lite tra proprietari, scatenata dalla presenza di arredi personali su due pianerottoli.

Martello giudice
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Dopo il respingimento iniziale, il caso ha preso forza in appello e ha trovato conferma finale in Cassazione. I giudici hanno stabilito che i pianerottoli, pur non essendo menzionati esplicitamente nell’art. 1117 del Codice Civile, rientrano tra i beni comuni, essendo spazi destinati al transito e all’accesso.

Occupare un’area del genere con oggetti personali, dunque, rappresenta una modifica non consentita della destinazione d’uso. E non è solo una questione formale: la presenza di mobili può limitare l’accessibilità, creare ostacoli e generare tensioni. Anche piccoli gesti quotidiani possono avere implicazioni legali significative. Questo verdetto cambia la prospettiva su una pratica diffusa e spesso sottovalutata.

Accordi tra vicini? Non bastano: serve l’unanimità dell’assemblea condominiale

Un punto particolarmente interessante riguarda l’idea, comune ma errata, che basti il consenso tra chi vive sullo stesso piano per legittimare l’uso del pianerottolo. Ma non è così. Gli spazi condominiali, compresi i pianerottoli, appartengono a tutti i proprietari dell’edificio. Modificarne l’uso richiede una delibera unanime dell’assemblea. Senza questo passaggio, qualsiasi utilizzo personale, anche temporaneo, è da considerarsi non conforme.

Questo non significa che ogni oggetto sia vietato. È tollerata, ad esempio, la presenza di piccoli elementi che non ostacolano il passaggio, come uno zerbino o un vaso decorativo. Ma quando si tratta di mobili più ingombranti, tavolini, scaffali o altri arredi, il rischio di violare i diritti altrui diventa concreto. Le norme sono chiare, e vanno rispettate anche quando sembrano scomode. La libertà individuale, in un condominio, trova il suo equilibrio nel rispetto delle regole comuni. Una semplice scelta d’arredo può rivelarsi molto più delicata di quanto sembri.

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