Un disabile con servoscala può davvero essere costretto a contribuire alle spese dell’ascensore condominiale? Una richiesta del genere può sembrare assurda, ma in molti casi è prevista dalla legge. La situazione si complica quando entrano in gioco normative, regolamenti condominiali e decisioni assembleari. Davvero è giusto pagare per un servizio che non si usa? E la legge cosa prevede per tutelare chi ha già sostenuto i costi per abbattere le barriere architettoniche?
Chi vive in condominio sa quanto siano delicati gli equilibri tra diritti individuali e doveri comuni. Quando entra in scena una disabilità, la convivenza può diventare un terreno complesso, dove si intrecciano esigenze personali e obblighi collettivi. Chi ha un servoscala spesso lo ha installato a proprie spese, affrontando trafile burocratiche e spese non trascurabili. Non sempre, però, questo basta a evitare di dover pagare anche per l’ascensore.

A volte, tra le voci del bilancio condominiale, spuntano costi di manutenzione dell’ascensore che vengono suddivisi in base ai millesimi di proprietà. E in quel momento, la domanda sorge spontanea: è davvero corretto che un disabile debba contribuire, anche se utilizza solo il servoscala?
Disabile con servoscala e obbligo di pagamento: cosa stabilisce la legge
Secondo il Codice Civile, le spese relative all’ascensore vanno divise tra tutti i condomini, anche se alcuni non lo utilizzano. L’articolo 1124 prevede che la ripartizione avvenga in base ai millesimi di proprietà e al piano in cui si trova l’appartamento. Questo significa che l’utilizzo effettivo dell’ascensore non incide direttamente sull’obbligo di pagamento.

La legge considera l’ascensore un bene comune, che contribuisce al valore dell’immobile. Di conseguenza, ogni condomino deve partecipare alle spese, anche se ha installato un servoscala per motivi personali o di salute. Tuttavia, non mancano interpretazioni più flessibili.
In alcune situazioni, l’assemblea condominiale può deliberare una riduzione della quota di spesa per chi dimostra di non poter utilizzare l’ascensore. Per esempio, se l’ascensore è troppo stretto o non arriva al piano dell’abitazione del disabile, si può discutere una rimodulazione dei costi. Ma non si tratta di un diritto automatico: serve una decisione assembleare oppure, in casi estremi, l’intervento del giudice.
Installazione del servoscala e incentivi per l’abbattimento delle barriere
La legge 13 del 1989 consente di installare un servoscala anche senza il via libera dell’assemblea, purché l’intervento non danneggi le parti comuni o la struttura dell’edificio. Si tratta di una misura pensata per agevolare l’accessibilità e garantire autonomia alle persone con disabilità.
Chi installa un servoscala può usufruire di diverse agevolazioni fiscali. Fino al 2025, è prevista una detrazione IRPEF del 75% per le spese destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, è applicabile l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto e installazione dell’impianto.
Esistono anche contributi pubblici, gestiti a livello regionale o comunale, a cui si può accedere presentando apposita domanda e documentazione medica. Tali contributi possono coprire una parte delle spese sostenute, riducendo significativamente il carico economico per la famiglia.
Nonostante questi strumenti di supporto, resta la questione delle spese condominiali per l’ascensore. La legge non esonera automaticamente chi ha un servoscala, ma lascia margini per soluzioni condivise. In molti casi, tutto dipende dalla disponibilità degli altri condomini e dalla sensibilità dell’amministratore.