Se vuoi far rimuovere un veicolo abbandonato devi far valere il tuo diritto, ecco come bisogna fare.
La presenza di un’auto abbandonata può essere davvero fastidiosa, specie se limita e danneggia gli spazi personali. C’è un modo per far valere il proprio diritto di rimozione, ma bisogna seguire una procedura ben precisa e rispettare alcuni dettami imprescindibili. Ecco di quali si tratta.
È bene evidenziare che un’auto abbandonata nel parcheggio condominiale non è solo un fastidio, ma un rifiuto speciale, oltre che un illecito. Se questa è ferma da anni nello stesso posto del parcheggio, le gomme sono a terra, la carrozzeria è ricoperta di polvere e foglie, manca la targa e di sicuro anche l’assicurazione, è chiaro che non c’è una situazione idonea.
Sono molteplici i cortili italiani che si ritrovano in questo contesto, non è solo un pugno in un occhio che rovina il decoro dell’edificio, occupa pure un posto auto prezioso. Anche perché ciò nasconde delle condizioni legali serie. Davanti il problema, molti non sanno come agire, e la domanda sorge spontanea: come fare rimuovere l’auto abbandonata? Si può obbligare il proprietario a farlo?
Risponde la giurisprudenza, la sentenza n. 46 del 18 giugno 2025 del Tribunale di Chieti, dice un fermo sì! Il condominio possiede tutti gli strumenti per intervenire, dato che quel rottame non è solo un veicolo, ma rientra nell’abuso dello spazio comune ed è un rifiuto speciale. Cosa dice la normativa italiana?
Alla sentenza del Tribunale di Chieti si aggiunge la normativa italiana con il Decreto Legislativo n. 209/2003, per cui un’auto può essere qualificata come “veicolo fuori uso”, e di conseguenza come un rifiuto speciale quando ci sono certe condizioni. La Cassazione con la sentenza penale n. 11030/2015, chiarisce che un veicolo è da considerarsi tale quando succede ciò.
Se il proprietario se ne disfa, quindi ha l’obbligo di fare qualcosa. Il veicolo non ha targa o si trova in un evidente stato di abbandono, sono condizioni che confermano l’intenzione del proprietario di disfarsi del bene, e si desume dall’abbandono univoco e prolungato. C’è una chiara volontà del proprietario di considerare l’auto, un rottame.
Ancora si violano le regole del condominio, perché si trasgredisce l’art. 1102 del Codice Civile, una norma che stabilisce che ogni condominio può usare le parti comuni, ma a due condizioni. Non deve alternarne la destinazione d’uso, né impedire agli altri di fare lo stesso uso della cosa, secondo il loro diritto.
Si fa un abuso, perché gli altri condomini non riescono nemmeno a compiere pari utilizzo del parcheggio. Appropriazione di un bene comune. Così, quando un condominio ha agito legalmente contro una condomina che lasciava l’auto in queste condizioni, il giudice ha accolto la richiesta confermando l’illecita occupazione con tutti gli elementi finora analizzati.
La condomina è stata condannata a rimuovere e smaltire l’auto a sue spese, con l’autorizzazione al condominio di procedere alla rimozione coatta e all’addebito dei costi in caso di inerzia.
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