Bonifici GSE e dichiarazioni fiscali: scopri se queste somme vanno riportate anche nel precompilato ISEE oltre che nel 730.
Quando si parla di ISEE e di dichiarazione dei redditi, spesso i contribuenti si trovano davanti a dubbi legati a entrate particolari come i bonifici provenienti dal GSE, cioè il Gestore dei Servizi Energetici. Si tratta di una società interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha il compito di promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la gestione degli incentivi alle fonti rinnovabili e l’acquisto dell’energia prodotta dagli impianti privati. In altre parole, il GSE paga i cittadini che producono energia con i propri impianti fotovoltaici per l’energia immessa in rete, riconoscendo contributi economici che vengono poi tassati.

Chi possiede un impianto fotovoltaico installato sulla propria abitazione riceve infatti somme per l’energia non autoconsumata, e non sempre è immediato capire dove queste somme vadano riportate. Alcuni temono di doverle indicare sia nel modello 730 che nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ISEE, rischiando così duplicazioni. La questione, però, trova risposta chiara se si analizzano le regole in vigore e le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dallo stesso GSE.
La distinzione tra redditi diversi e altre tipologie di reddito è fondamentale: i corrispettivi per l’energia prodotta e ceduta alla rete sono inquadrati come redditi tassabili ai fini IRPEF. In particolare, la normativa li colloca tra i “redditi diversi” che devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi annuale. Questo significa che, al momento della compilazione del 730 o del modello Redditi PF, tali importi devono essere correttamente riportati nei quadri specifici, con codici e righi ben definiti. Ma cosa succede quando si compila l’ISEE?
Dichiarazione dei redditi e bonifici GSE
I pagamenti ricevuti dal GSE per l’energia elettrica prodotta e non autoconsumata rientrano tra i redditi diversi. Secondo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate e le spiegazioni pubblicate da portali specializzati come Fisco Oggi, questi importi devono essere riportati nel quadro D, rigo D5, con il codice appropriato nel modello 730, oppure nel modello Redditi PF nel rigo RL14. L’inquadramento non lascia spazio a interpretazioni: si tratta di redditi soggetti a tassazione e vanno quindi dichiarati ai fini IRPEF.

Negli ultimi anni, inoltre, il sistema precompilato ha reso più semplice questa operazione. Come ha ricordato lo stesso Gestore dei Servizi Energetici in un comunicato ufficiale, per i contratti di Scambio sul Posto le eccedenze generate vengono già inserite automaticamente nella dichiarazione precompilata. Ciò significa che, per molti contribuenti, non è necessario un inserimento manuale: i dati sono già disponibili online grazie all’incrocio delle informazioni tra GSE e Agenzia delle Entrate. Per il Ritiro Dedicato, invece, l’integrazione automatica è prevista a partire dal 2026. In ogni caso, chi riceve bonifici dal GSE deve sempre verificare la correttezza dei dati precompilati e integrarli se mancano, per evitare errori o omissioni.
ISEE, DSU e ruolo dei redditi diversi
Diversa è la logica dell’ISEE. Questo indicatore serve a valutare la situazione economica equivalente del nucleo familiare ed è calcolato a partire dai dati forniti dal contribuente nella DSU e dalle informazioni recuperate direttamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. I redditi già dichiarati nel 730 o nel modello Redditi PF, compresi quelli provenienti dal GSE, confluiscono automaticamente nel calcolo dell’ISEE attraverso i flussi informativi senza bisogno di ulteriori autocertificazioni.
In altre parole, se il contribuente ha già inserito gli importi ricevuti dal GSE nella dichiarazione dei redditi, non deve riportarli nuovamente nella DSU. Come precisano diversi patronati e confermato dagli esperti del Corriere Economia, la duplicazione sarebbe non solo inutile ma anche potenzialmente fuorviante, perché porterebbe a un calcolo errato dell’indicatore. L’ISEE, infatti, ha la funzione di fotografare la situazione reddituale e patrimoniale in modo univoco, evitando che lo stesso reddito venga conteggiato due volte.
È quindi sufficiente che i bonifici GSE siano presenti nel modello 730. Il sistema informatico dell’ISEE li acquisisce automaticamente, garantendo che siano correttamente inclusi nella valutazione complessiva del nucleo familiare. Il contribuente deve solo assicurarsi di aver dichiarato tali redditi nella sede corretta e di aver controllato l’esattezza dei dati precompilati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.