Il sostituto d’imposta potrebbe “scomparire” dopo la presentazione del Modello 730. Ecco i suggerimenti in caso di controlli dell’AdE.
C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per presentare il Modello 730/2025 ordinario o precompilato, relativo all’anno 2024. Per i contribuenti che hanno indicato un sostituto d’imposta, il rimborso a credito oppure la trattenuta a debito viene effettuato direttamente in busta paga (nel caso dei dipendenti) oppure nel cedolino pensione (nel caso dei pensionati).

Ma cosa succede per i dipendenti che hanno già presentato la Dichiarazione dei Redditi e indicato uno specifico sostituto d’imposta (il datore di lavoro) ma, intanto, è intervenuta una modifica della condizione lavorativa? Si tratta di una condizione molto frequente, soprattutto nel caso di licenziamenti. Cosa succede se fuoriesce un debito IRPEF? È ancora possibile la trattenuta in busta paga?
Conguaglio a debito Modello 730/2025: cosa succede se viene meno il sostituto d’imposta? Ecco come vanno versate le somme
A differenza dei contribuenti che indicano il sostituto d’imposta, quelli che presentano il Modello 730 senza sostituto non sono soggetti a trattenuta o accredito diretto in busta paga o cedolino pensione. In caso di debito, devono versare quanto dovuto autonomamente, tramite Modello F24, mentre le somme a credito vengono erogate direttamente dall’Agenzia Entrate, su IBAN (se è stato comunicato) oppure tramite assegno vidimato. I tempi per il rimborso, inoltre, sono molto più lunghi.

Ma cosa succede se viene indicato un determinato sostituto d’imposta al momento della presentazione della Dichiarazione dei Redditi ma, successivamente, questo viene meno perché il contribuente si licenzia o viene licenziato? Potrebbe anche accadere che l’azienda non sia in grado di provvedere al conguaglio. In tutte queste ipotesi, l’azienda ha l’obbligo di avvertire tempestivamente l’interessato, perché dovrà agire per adempiere autonomamente. Di conseguenza, per pagare le somme a debito dovrà servirsi dell’apposito Modello F24.
Nel dettaglio, il contribuente interessato deve, innanzitutto, controllare se nell’ultima busta paga è indicata o meno la trattenuta relativa al debito IRPEF, con la specificazione della somma precisa da corrispondere al Fisco. Nell’ipotesi in cui tale dicitura non dovesse esserci, dovrà attendere la comunicazione da parte dell’ex datore di lavoro, con la quale sarà informato che non è stata compiuta la trattenuta diretta in busta paga e che sarà obbligato a effettuare tale adempimento da solo. È, tuttavia, fondamentale sottolineare che la scadenza per pagare il debito era fissata al 30 luglio 2025 e, quindi, i ritardatari dovranno provvedere tramite il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997.