Se il coniuge è malato e non si è pronti ad affrontare la malattia, non è consigliato abbandonare o non assistere il coniuge malato.
Nella celebrazione del matrimonio, rimbombano le parole del parroco che effettua la celebrazione: “in salute o in malattia“, ma è davvero così? Il matrimonio o l’unione civile, si presenta come un sostegno reciproco, un bisogno di appoggiarsi a un’altra persona con cui si può condividere tutto. Però, sempre più persone, nel caso in cui il coniuge è malato gravemente, non riescono a mantenere la promessa.
Quello che nessuno si aspetta, è che si abbandona il coniuge gravemente malato bisogna corrispondere un risarcimento del danno. Inoltre, se il coniuge decede, il risarcimento del danno dovrà essere versato agli eredi. Quindi, bisogna fare molta attenzione alle decisioni che si prendono, inoltre, c’è anche l’aspetto penale da considerare. Ma vediamo cosa ha deciso la Corte di Cassazione, esaminando un caso del genere, con l’ordinanza n. 10741 del 3 maggio 2017.
La Corte ha dovuto decidere in merito ad una vicenda molto triste, e riguarda una donna molto malato lasciata da sola ad affrontare una terribile malattia che non gli ha dato tregua, portandola alla morte. Ad agire contro il marito, sono stati gli eredi della defunta ottenendo un risarcimento di 37.000 euro.
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La Corte ha precisato che chi non assiste il coniuge in malattia è tenuto a pagare i danni. Inoltre, l’abbandono del tetto coniugale fa scattare l’addebito della separazione. E il giudice ha evidenziato anche l’aspetto penale, infatti, si configura in un illecito penale quando si abbandona un coniuge in stato di bisogno. Quindi, oltre, al risarcimento del danno può scattare anche il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare“.
In questi casi la domanda di risarcimento dei danni dagli eredi della donna nei confronti del marito è del tutto legittima. In quanto il marito l’ha abbandonata facendola affrontare una malattia terribile da sola. Abbandonare il coniuge malato si configura in tre aspetti:
1) perdita del valore morale;
2) l’aspetto civile con la conseguenza di addebito della separazione e risarcimento del danno;
3) l’aspetto penale con il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”
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