Non solo la “prorogatio imperii”, ma revoca immediata: amministratore di condominio, come te ne puoi liberare.
L’istituto della “prorogatio imperii” permette all’amministratore di condominio di proseguire nell’esercizio dei suoi poteri, fino al momento della nomina in assemblea di un nuovo soggetto. Questo sia che il suo incarico sia venuto meno per scadenza del termine, dimissioni, revoca o altro. Ma come interviene la normativa?
La normativa agisce sempre con l’intento di garantire al condominio la continuità nella gestione dell’edificio, evitando stasi. La continuità potrebbe sussistere in virtù della perpetuatio opera, ossia qualora questa continuità sia voluta dalla volontà degli inquilini.
Ma c’è un interrogativo, si può revocare un amministratore in proroga? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Imperia con Decreto Camerale n. 1721 del 14 aprile 2025. La vicenda trae origine da alcuni proprietari di appartamenti posti nello stesso edificio, i quali lamentavano che questi avrebbe commesso gravi irregolarità. Così, ne dispongono la revoca.
L’amministratore si è costituito in giudizio, richiedendo che il ricorso fosse definito improcedibile e inammissibile, contestando le accuse. Per la parte resistente il ricorso viene riconosciuto come improcedibile, perché non preceduto dall’attivazione della procedura della mediazione civile posta all’ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, la quale sarebbe obbligatoria, ex art. 71-quater disp. att. c.c.
L’amministratore contesta l’inammissibilità della domanda proposta nei confronti di un amministrazione di condominio in prorogatio, perché il mandato è scaduto nel 2023. Ecco come risponde il Tribunale di Imperia, dando esito alla vicenda.
È il Decreto Camerale n. 1721 emesso dal Tribunale d’Imperia lo scorso 14 aprile a definire la questione, poiché dà torto all’amministratore in prorogatio, determinando la seguente risoluzione con le dovute motivazioni.
Il Tribunale aderisce all’orientamento maggioritario della giurisprudenza, affermando che il giudizio di revoca non è soggetto alla mediazione obbligatoria, poiché è un procedimento in camera di consiglio.
Le controversie in condominio sono ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DLGS n. 28/2010, quelle che susseguono dalla violazione o errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice degli artt. dal 61 al 72 poste nelle disposizioni che attuano il codice, art. 71-quater disp. att. c.c..
Si tratta di giudizi di natura contenziosa per il giudice ligure, chiarendo la normativa sulle controversie. Il Decreto del Tribunale per la revoca è un provvedimento di volontaria giurisdizione, il quale sostituisce la volontà assembleare. Questa pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini e amministratori, non ha carattere decisorio.
Inoltre, non preclude che la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso. Questo secondo quanto esplicato dal Tribunale di Napoli con Decreto del 15 gennaio 2025 n. 10441, e pe la Cassazione civile, sez. II, 16/01/2024, n. 1569.
In ogni caso, non mancano decisioni minoritarie che ritengano necessario il tentativo di mediazione obbligatoria prima di procedere con la revoca giudiziale dell’amministratore.
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