L’Assegno Ordinario di Invalidità entra in una nuova fase. Dopo anni di esclusioni, anche i lavoratori nel sistema contributivo puro possono accedere all’integrazione al trattamento minimo. La decisione modifica equilibri consolidati e apre scenari concreti per chi percepisce l’AOI o ha visto respingere la propria domanda. Ecco cosa cambia davvero dal 2026.
La riforma non nasce da una legge di bilancio né da un intervento parlamentare, ma da una pronuncia della Corte Costituzionale che incide direttamente sul sistema previdenziale. L’INPS, con una circolare operativa, ha recepito il nuovo indirizzo e ha ridefinito il perimetro dell’integrazione al minimo per l’Assegno Ordinario di Invalidità.

La questione riguarda il sistema contributivo puro, introdotto dopo la riforma Dini, e coinvolge migliaia di lavoratori con carriere discontinue o iniziate dopo il 1° gennaio 1996.
Il tema non è solo tecnico: tocca il valore dell’assegno, la decorrenza degli aumenti, i limiti reddituali e perfino il passaggio alla pensione di vecchiaia. Il cambiamento produce effetti anche sui ricorsi pendenti e sui casi già respinti in passato. La novità, però, non riguarda tutti allo stesso modo e non elimina i vincoli legati al reddito personale.
Che cos’è l’Assegno Ordinario di Invalidità e chi può ottenerlo
L’Assegno Ordinario di Invalidità è una prestazione previdenziale disciplinata dalla legge 12 giugno 1984, n. 222. Spetta ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo per infermità fisica o mentale accertata dalla Commissione medico-legale dell’INPS.
Non si tratta di una pensione di inabilità totale e non è reversibile ai superstiti. Il titolare può continuare a lavorare, anche se l’importo può subire riduzioni in presenza di determinati redditi.
Per ottenere l’AOI occorre soddisfare un requisito sanitario e uno contributivo. Il richiedente deve aver versato almeno 260 settimane di contributi, pari a cinque anni, di cui almeno 156 nel quinquennio precedente la domanda. La normativa consente di sommare anche i contributi versati in Paesi dell’Unione europea o convenzionati con l’Italia attraverso la totalizzazione internazionale, ma il calcolo dell’importo segue il criterio del pro-rata e considera solo la quota italiana.
Possono accedere alla prestazione i lavoratori dipendenti del settore privato, gli autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, i coltivatori diretti e gli iscritti alla Gestione Separata. Restano esclusi i dipendenti pubblici.
Quanto vale l’AOI e come si calcola nel 2026
Nel 2026 il trattamento minimo INPS è pari a 611,85 euro mensili. Se l’assegno risulta inferiore a questa soglia, la normativa prevede un’integrazione che lo porta fino al minimo, a determinate condizioni reddituali.
Fino al luglio 2025, però, questa integrazione non spettava ai titolari di assegno liquidato interamente con il sistema contributivo.
La decisione della Corte Costituzionale che cambia tutto
L’INPS ha recepito la pronuncia con la Circolare n. 20 del 25 febbraio 2026 e ha chiarito che l’integrazione al minimo si applica anche agli assegni contributivi puri, a quelli liquidati con opzione contributivo e alle prestazioni della Gestione Separata, compresi i casi di computo previsti dal D.M. 282/1996.
Per i contributivi puri l’integrazione decorre dal 1° agosto 2025, cioè dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza. Non è prevista alcuna retroattività per periodi precedenti al 10 luglio 2025.
Limiti di reddito e casi concreti
L’integrazione al minimo non opera automaticamente in ogni situazione. Il diritto dipende dal rispetto di specifici limiti reddituali. Se il titolare supera le soglie previste per effetto di altri trattamenti previdenziali, redditi da lavoro o rendite, perde interamente il diritto all’integrazione senza possibilità di riconoscimento parziale.
Chi già percepisce un AOI contributivo e ha comunicato correttamente i propri redditi può ottenere l’adeguamento d’ufficio. Chi invece non ha fornito i dati reddituali deve presentare una domanda di ricostituzione tramite il portale INPS con SPID, CIE o CNS, attraverso il Contact Center o con l’assistenza di un patronato.
Un caso pratico chiarisce l’impatto della novità. Un lavoratore con assegno contributivo pari a 500 euro mensili, in presenza dei requisiti reddituali, può ottenere l’integrazione fino a 611,85 euro. Prima della sentenza n. 94/2025 questa possibilità non esisteva.
Chi in passato aveva presentato domanda di integrazione e aveva ricevuto un diniego basato sulla norma dichiarata incostituzionale può chiedere il riesame, salvo che una sentenza definitiva abbia già chiuso il contenzioso. Le nuove istruzioni si applicano anche ai ricorsi ancora pendenti.
Il passaggio alla pensione di vecchiaia
Quando il titolare raggiunge i requisiti anagrafici e contributivi, l’AOI si trasforma in pensione di vecchiaia. In questo passaggio occorre prestare attenzione: la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non prevede l’integrazione al minimo.
L’importo della pensione non può risultare inferiore all’assegno in godimento, ma il confronto avviene sull’importo dell’AOI al netto dell’eventuale integrazione. Se un titolare percepisce 611,85 euro grazie a un’integrazione che porta un assegno originario di 500 euro fino al minimo, la base di riferimento per la pensione resta 500 euro. La quota integrativa non entra nel calcolo.
La decisione della Corte Costituzionale segna quindi una svolta rilevante per l’Assegno Ordinario di Invalidità nel sistema contributivo, ma impone una lettura attenta delle regole su decorrenza, redditi e trasformazione in pensione di vecchiaia. Comprendere questi passaggi consente di valutare correttamente il proprio diritto e di attivarsi nei tempi giusti.