Assegno ordinario di invalidità: cos’è, come si chiede e come calcolarlo

Di cosa si parla quando si tratta il tema dell’assegno ordinario di invalidità: come calcolare l’importo e come chiederlo? I dettagli in merito

Quando si parla dell’assegno ordinario di invalidità si fa riferimento ad una prestazione che si lega a coloro che hanno una capacità lavorativa minore di 1/3. Ma cosa c’è da sapere sulla misura, sugli importi da calcolare e sui parametri che incidono sulle cifre? I dettagli a seguire.

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L’assegno ordinario di invalidità è un sostegno di tipo economico la cui erogazione avviene mensilmente da parte di INPS a soggetti disabiti per cui vi sia stato il riconoscimento di una riduzione per quanto riguarda la capacità lavorativa. Questa dev’essere inferiore ad 1/3.

Tale misura – legge 222/1984 è diversa rispetto alla pensione di invalidità, dal momento che – spiega nell’approfondimento Invaliditaediritti.it, pur trattandosi ambedue di sostegni economici, quello in oggetto lo si può ottenere con il versamento quantomeno di cinque anni di contributi e con una invalidità parziale. L’altra misura, la pensione di invalidità – articolo 13 legge 118/1971 – riguarda chi non ha mai effettuato il versamento di contributi ed ha una invalidità al cento per cento. Acquisita oppure congenita.

Tale AOI spetta nel rispetto di determinati requisiti, dichiarati con apposita certificazione medica che attesti l’infermità fisiche o mentali siano inferiori ad 1/3 della capacità lavorativa. E poi, il richiedente deve possedere almeno cinque anni di contributi di cui tre precedenti alla richiesta.

Nel caso di riconoscimento della misura – si legge – l’eventuale soggetto può proseguire con il proprio lavoro o cercarne un altro per il futuro. Qualora però il reddito andasse sopra i 26mila€ all’anno, l’assegno della misura vedrà una riduzione del venticinque per cento sino ad un massimo del cinquanta. Qualora si trattasse di redditi ancora maggiori.

Qualora in seguito al taglio, risultasse ancora maggiore del trattamento minimo, dunque 502€, e il numero di anni di contributivi fosse minore di quaranta, vi sarebbe l’applicazione di un’altra trattenuta. La quale sarebbe pari al cinquanta per cento sulla parte la quale superasse i 502€ nel caso di lavoratori dipendenti. E pari al trenta per cento sulla parte che superasse i 502€ nel caso si trattasse di lavoratori autonomi.Con quantomeno 40 anni di contributi, non si avrebbe tale 2° taglio.

Assegno ordinario invalidità: quanto dura e come si calcola

Svariati e diversi i temi e gli spunti a tema economico che possono destare interesse e suscitare attenzione, si pensi ad esempio all’assegno di invalidità per tredici mensilità: aspetti da sapere, requisiti, documenti ed alti aspetti.

Rispetto al tema in oggetto, come viene spiegato da Invaliditaediritti.it, si legge che il calcolo dello stesso da parte di INPS, dal momento che si tratta di una prestazione legata al versamento di contributi previdenziali, si basa sui contributi che l’eventuale soggetto ha versato. Nel dettaglio, col sistema contributivo, qualora i soggetti avessero iniziato a lavorare prima della data del 1996. E con quello misto, in periodi successivi alla data del 1996.

Dunque, si legge, che non vi un importo minimo legato alla misura, dal momento che ciò dipende da quanto versato dal soggetto. Però, bisogna tener presente che nel caso in cui gli importi calcolati fossero minori di 502€ al mese, vi è la possibilità di ottenimento dell’integrazione al minimo per il raggiungimento di tale importo.

Ad esempio, immaginando per ipotesi un importo calcolato dell’assegno di 200€ al mese, al fine di arriva alla cifra di 502€, il riconoscimento dell’integrazione sarebbe pari a 302€.

Però viene sottolineato un aspetto, ovvero che qualora l’assegno venisse calcolato esclusivamente col sistema contributivo, dunque con ipotesi di un 1°lavoro successivo al 31.12.1995, non si avrebbe diritto all’integrazione.

Per quanto attiene la durata, si legge che questa è di tre anni e si può rinnovare, qualora sussistessero i requisiti e quanto previsto in merito. Qualora nel corso di tali 3 anni il soggetto non lavorasse, non raggiungerebbe però il requisito contributivo. In tali casistiche, l’INPS va a riconoscere in automatico i contributi figurativi. Ovvero sia, spiega Invaliditaediritti.it, negli tre anni dove non vi è stato il versamento di contributivi, sarebbero conteggiati ai fini della pensione.

Al termine dei tre anni e per 3volte consecutive, è possibile far richiesta del rinnovo dell’assegno in questione. Successivamente, la relativa concessione avviene in via automatica, a meno di revisioni di INPS in relazione alla verifica del possesso dei requisiti.

Quando il soggetto aggiunge l’eta della pensione, sessantasette anni, la misura si trasforma in pensione di vecchiaia., a patto si concluda l’attività di lavoro eventuale del soggetto. E che maturi il requisito legato ai contributi, quantomeno vent’anni.

AOI: come si fa domanda e questione ricorso

La domanda al fine dell’ottenimento della misura in questione, nel rispetto di requisiti e condizioni previste, si può fare mediante l’accesso con SPID/CIE/CNS al portale dell’INPS; oppure mediante CAF e Patronato. O ancora chiamando il numero 803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile.

Alla richiesta andrà allegato il documento di riconoscimento e il modulo SS3.

Può capitare che in talune occasioni l’Istituto può non accoglier positivamente la domanda, e cioè riguarda motivi sanitari, ovvero quando l’INSP non riconosce l’infermità o ad ogni modo la percentuale che sia sufficiente circa l’ottenimento della prestazione. E poi per ragioni amministrative, ovvero in caso di sbagliata oppure non completa documentazione.

In tal caso, il soggetto eventuale potrebbe far ricorso al Comitato Provinciale INPS, mediante il suo portale online, facendo accesso a “servizi online”.

Oppure, si può chiedere l’ausilio di CAF e Patronati per compilare e presentare il ricorso. Per quanto attiene le tempistiche, ai fini della prestazione del ricorso si ha sino novanta giorni sin dal momento in cui si riceve la comunicazione di rigetto. Circa la domanda. E sino a centoventi giorni sin dal giorno in cui il soggetto ha inviato domanda nel caso in cui non si abbia ricetta nessuna risposta (articoli 46, 47 legge 88/89).

Qualora il Comitato Provinciale INPS, a richiesta esaminata, nel lasso di tempo di novanta giorni comunque rigetti di nuovo l’istanza, l’utente dovrà confidare nel ricorso al Tribunale. Il giudice andrà a nominare un medico legale il quale, in seguito a nuova visita dopo aver consultato la documentazione, andrà a recidere una relazione. La quale potrà attestare oppure no la percentuale per quanto riguarda l’invalidità.

Nel caso di relazione positiva, l’INPS procederà al pagamento dell’assegno nel lasso di tempo di centoventi giorni, tra cui anche arretrati sin dalla presentazione della 1°domanda per la misura in questione. Questi, alcuni dettagli in generale. Ad ogni modo è bene ed opportuno informarsi ed approfondire temi ed elementi, e confrontarsi con gli esperti del settore, per chiarire eventuali dubbi e per saperne di più.

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