Bollo sulle fatture elettroniche, attenzione: questa data è determinante

Si avvicina la scadenza del bollo sulle fatture elettroniche per il terzo trimestre 2021, ma l’Agenzia delle Entrate prevede delle novità.

Bollo sulle fatture elettroniche
Bollo sulle fatture elettroniche

La prossima scadenza per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche è il 30 novembre e si riferisce alle fatture emesse del terzo trimestre 2021. Devono rispettare la scadenza del 30 novembre anche coloro che nel primo e secondo trimestre hanno emesse fatture e il bollo complessivo è inferiore a 250 euro. L’Agenzia delle Entrate il 14 aprile 2021, ha rilasciato nuove istruzioni riguardo l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, analizziamo quali sono tutte le novità.

Bollo sulle fatture elettroniche, attenzione a questa data per non avere brutte sorprese

Il fisco effettua un controllo su base trimestrale sulle fatture elettroniche per vedere se sono assoggettate all’imposta di bollo. Dopo tale controllo è possibile consultare nel portale dedicato alle “Fatture e Corrispettivi”, due elenchi, nello specifico:

  • Elenco A, che non permette modifiche ed evidenzia tutte le fatture soggette al bollo
  • Elenco B, che è modificabile e contiene che non sono assoggettate a bollo, ma secondo i dati riportati in fattura, dovrebbe essere assoggettata al’imposta di bollo.

L’elenco B modificabile, riporta le fatture con la seguente codifica:

a) tutte le operazioni con importi superiore a 77,47 euro;

b) le fatture che riportano i codici N2.1 e N2.2, per le operazioni non soggette ad IVA. Oppure, i codici N3.5 e N3.6, per le operazioni non imponibili IVA. Infine, il codice N4 per le operazioni esenti da IVA;

c) le fatture che riportano nella riga della fattura, uno dei seguenti codici: NB1 (documento assicurativo), NB2 (documento del terzo settore) e NB3 (documento tra banca e cliente). In questi tre casi l’imposta di bollo non è dovuta o assorbita da altre imposte addebitate al cliente.

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Scadenze di pagamento

Il versamento dell’imposta di bollo ha delle scadenze ben precise, secondo quanto previsto del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014 all’articolo 6, comma 2. Nello specifico, le date da ricordare sono:

  • primo trimestre (da gennaio a marzo): la scadenza è il 31 maggio 2021, (se l’importo non supera i 250 euro il versamento può essere effettuato il 30 settembre);
  • secondo trimestre (da aprile a giugno): la scadenza è il 30 settembre 2021 (se l’importo non supera i 250 euro il versamento può essere effettuati il 30 novembre);
  • terzo trimestre (da luglio a settembre): la scadenza è il 30 novembre 2021;
  • quarto trimestre (da ottobre a dicembre): la scadenza è il 28 febbraio 2022.

Inoltre, bisogna considerare che se la scadenza cade in un giorno festivo, il pagamento slitta al primo giorno utile lavorativo.

Come effettuare il pagamento?

Il pagamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche prevede tramite addebito diretto sul conto corrente del soggetto obbligato. In questo caso il contribuente, sul portale “Fatture e Corrispettivi” deve indicare nell’apposita funzionalità, i dati dell’IBAN per l’addebito in conto.

Oppure, è possibile effettuare il pagamento con il modello F24 predisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate, da scaricare dal portale. In questo caso i codici tributo da utilizzare per il pagamento sono i seguenti:

  • primo trimestre: codice 2521
  • secondo trimestre: codice 2522
  • terzo trimestre: codice 2523
  • quarto trimestre: codice 2524

Nel caso il pagamento è effettuato in ritardo, bisogna pagare una quota di sanzioni e interessi. In questo caso i codici da utilizzare sono:

  • sanzioni: codice 2525
  • interessi: codice 2526.
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