Un bonifico con causale “regalo” può trasformarsi in un ritorno inatteso di denaro. Non è una leggenda urbana, ma un fatto sancito da sentenze e codici. Dietro la semplicità di un trasferimento bancario possono nascondersi formalità ignorate, che la legge non perdona. C’è una firma che vale più di mille intenzioni, e quando manca, il gesto perde forza, lasciando spazio a richieste di restituzione anche anni dopo. Questo non riguarda solo grandi patrimoni: persino somme che sembrano “ragionevoli” possono finire nel mirino di norme severe. La storia che segue mostra come un’azione apparentemente limpida possa cambiare colore sotto la lente del diritto, e lo fa con la precisione dei documenti ufficiali e la freddezza di un verbale notarile.
Non si tratta di un dettaglio burocratico trascurabile. Negli ultimi anni, più di un tribunale ha chiarito che la forma conta quanto la sostanza, specie quando si parla di donazioni in denaro. Episodi familiari, amicizie di lunga data, relazioni di fiducia: nessun legame è immune dalla rigidità della norma. In questo quadro, la figura del notaio non è un orpello di facciata, ma un passaggio obbligato che certifica e tutela.

Chi assiste a queste vicende racconta spesso di rapporti incrinati, di silenzi improvvisi e di situazioni che si trascinano in aula. Il paradosso è evidente: un gesto nato per unire può diventare terreno di scontro. Basta un atto non redatto nella forma prescritta e, per la legge, quella donazione non è mai esistita. La somma può essere reclamata, anche se spesa, anche se il tempo è passato.
Sul piano emotivo, l’effetto è destabilizzante. Si passa dall’idea di un dono irrevocabile alla consapevolezza che nulla era scolpito nella pietra. E qui la domanda si fa inevitabile: quanto è davvero sicuro un regalo in denaro senza le carte in regola?
Il vincolo formale della donazione: quando il bonifico non basta
Secondo l’articolo 782 del Codice civile, la donazione diretta di denaro richiede un atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni. La Cassazione, con le Sezioni Unite n. 18725/2017, ha ribadito che senza questa formalità l’atto è nullo. Tradotto: un bonifico con causale “regalo” non ha valore legale di donazione, anche se l’intenzione era chiara.

Esempio pratico: un padre bonifica 30.000 euro al figlio per aiutarlo a comprare un’auto, indicando solo “regalo” nella causale e senza passare dal notaio. Anni dopo, in seguito a un litigio familiare, il padre chiede la restituzione della somma. La legge gli dà ragione: quel trasferimento non aveva validità formale di donazione.
Un altro caso: una zia versa 80.000 euro al nipote senza atto notarile. Alla sua morte, gli altri eredi chiedono che la cifra rientri nell’asse ereditario. Il giudice conferma la nullità dell’operazione e ordina la restituzione.
Quando l’eccezione non inganna: il valore modico e le donazioni indirette
Esiste però un’area dove la rigidità della norma si attenua: la donazione di modico valore. Non serve il notaio se l’importo è proporzionato alle condizioni economiche di chi dona e non comporta un impoverimento rilevante. Non ci sono soglie fisse: ogni caso viene valutato singolarmente.
Esempio: un imprenditore con reddito annuo di 300.000 euro regala 5.000 euro a un amico. In questo contesto, la cifra è considerata di modico valore e non richiede atto pubblico. Al contrario, la stessa somma regalata da un pensionato con 12.000 euro di reddito annuo potrebbe essere considerata rilevante e soggetta a formalità.
Un’altra eccezione riguarda la donazione indiretta. Qui il denaro non viene trasferito direttamente al beneficiario, ma è usato per un obiettivo specifico: pagare il venditore di una casa, estinguere un debito, coprire una spesa documentata.
Esempio: una madre paga direttamente al costruttore 100.000 euro per l’appartamento del figlio. Non serve il notaio, perché si tratta di una donazione indiretta legata a un atto già formalizzato (il rogito dell’immobile).
In questi casi, la causale del bonifico gioca un ruolo cruciale. Indicazioni vaghe come “regalo” o “aiuto” possono generare dubbi, mentre descrizioni puntuali come “saldo fattura ristrutturazione” o “pagamento quota immobile” rafforzano la tracciabilità e la natura indiretta del trasferimento.