Molti contribuenti confondono le agevolazioni sull’acquisto dell’abitazione principale con i bonus per ristrutturazioni ed energia. Ecco quando si ha diritto alle detrazioni anche se non si è proprietari e cosa cambia se si possiedono più immobili.
La questione torna ciclicamente: chi ha la residenza in una casa non propria e possiede altri immobili può ottenere le detrazioni “prima casa” per ristrutturare? La risposta impone una distinzione netta tra due piani spesso confusi: da un lato le agevolazioni “prima casa”, che riguardano esclusivamente l’acquisto dell’immobile; dall’altro le detrazioni per interventi edilizi o di efficientamento energetico, riconosciute in base al titolo con cui si detiene l’immobile e a chi sostiene effettivamente la spesa.
Le agevolazioni “prima casa” si applicano al momento del rogito. Riguardano imposte ridotte (o aliquote Iva agevolate) sull’acquisto di un’abitazione che diventerà la principale, a precise condizioni: non si deve essere già titolari, anche pro quota, di un immobile acquistato con i medesimi benefici; l’immobile deve trovarsi nel Comune di residenza (o la residenza va trasferita entro un termine di legge); non devono sussistere altri diritti reali di godimento su abitazioni idonee nello stesso Comune.
Questi vantaggi non si “riattivano” né si replicano quando si eseguono lavori in un immobile già posseduto. In altre parole, nessuna ristrutturazione trasforma un intervento edilizio in “prima casa”.
Completamente diversa è la disciplina delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica. Qui non conta se l’immobile sia la prima, seconda o terza casa, né dove sia fissata la residenza. Conta invece:
Non solo il proprietario esclusivo: hanno diritto alle detrazioni, ricorrendo i requisiti e con il consenso dell’avente diritto quando necessario:
Ecco dei casi pratici su cosa accade davvero:
Quali errori evitare?
Fatture e bonifici devono essere intestati al soggetto che detrae, con causale corretta e indicazione di codice fiscale e partita Iva/CF del fornitore. Il titolo edilizio deve essere coerente con l’intervento (CILA/SCIA o quanto richiesto), asseverazioni tecniche ove previste, e conservazione di tutte le carte.
Infine, attenzione ai limiti di spesa e alle aliquote, che possono variare per anno e tipologia di intervento; per il bonus mobili ed elettrodomestici, la spettanza è collegata a una ristrutturazione dell’immobile residenziale, non allo status di “prima casa”.
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