Buoni fruttiferi postali cointestati: è incredibile quello che succede quando muore un cointestatario

I buoni fruttiferi postali cointestati sono strumenti di risparmio che possono essere intestati a più di un soggetto.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la numero 21822, ha precisato che per i buoni fruttiferi postali cointestati, con clausola “pari facoltà di rimborso”, i cointestatari possono conseguire il rimborso integrale della somma di denaro depositata.

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Di recente, Poste Italia è stata condannata a rimborsare il 100% di un buono fruttifero postale cointestato, caratterizzato dalla clausola “pari facoltà di rimborso”. Tale specifica attribuisce a ciascun cointestatario il diritto di ottenere la liquidazione totale della somma di denaro depositata sullo strumento di risparmio. Questa possibilità è riconosciuta in caso di decesso di uno dei cointestatari.

Con la suddetta sentenza della Corte di Cassazione sono state rigettate tutte le motivazioni di ricorso formulate da Poste Italiane. La società era già stata condannata, in grado di appello, a rimborsare il cointestatario superstite titolare di un buono fruttifero con “pari facoltà di rimborso”.

Buoni fruttiferi postali cointestati: cosa succede in caso di morte di uno dei cointestatari?

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, tramite una recente ordinanza, in caso di morte di uno dei cointestatari di un buono fruttifero postale, recante la clausola “pari facoltà di rimborso”, il cointestatario superstite ha il diritto ad ottenere il rimborso dell’intera somma di denaro.

Di fatto, l’apposizione della suddetta dicitura crea un’obbligazione solidale dal lato attivo. Ciò vuol dire che il creditore ha diritto ad ottenere l’intera prestazione del debitore, che in questo caso è rappresentato da Poste Italiane Spa.

In ogni caso, può capitare che Poste Italiane, al fine di consentire la riscossione del buono, chieda la quietanza di tutti gli aventi diritto, ovvero di tutti i coloro che figurano come eredi del cointestatario defunto.

Tuttavia alla luce della suddetta sentenza, l’eventuale diniego al rimborso da parte di Poste, è considerato illegittimo. Di fatto il titolo attribuisce ad ogni cointestatario del buono, il diritto a riscuoterlo in maniera autonoma anche per intero. In tal caso, il titolare che effettua la discussione esegue una semplice prestazione senza alcun onere aggiuntivo.

La sentenza della Corte di Cassazione non può essere applicata ai buoni postali. Dopotutto, l’ordinanza pone al centro della questione la presenza della clausola “pari facoltà di rimborso”.

Tuttavia, essa ha una duplice valenza a seconda che si tratti di un libretto di risparmio o di un buono cointestato.

Infatti, nel caso del libretto di risparmio la clausola postula che il rimborso possa avvenire solo in presenza di tutti gli aventi diritto.

Mentre, per il buono cointestato, tale dicitura prevede la facoltà per ciascun cointestatario di ottenere il rimborso dell’intera somma di denaro dovuta, senza alcuna limitazione. In sostanza, si crea un’obbligazione solidale dal lato attivo tra cointestatari, che permette al creditore superstite di esercitare il diritto di ottenere l’intera prestazione del debitore, ovvero Poste Italiane.  

Attenzione ai diritti dei creditori

La sentenza della Corte di Cassazione che permette ai buoni fruttiferi postali di essere interamente riscossi dal cointestatario superstite, potrebbe pregiudicare i diritti degli eredi.

Di fatto, la possibilità di riscuotere in maniera integrale la somma di denaro del buono fruttifero postale, potrebbe creare problemi in fase di successione. In tal caso, potrebbe essere necessario richiedere la quietanza da parte di tutti gli aventi diritto.

La tesi relativa alla tutela degli eredi è fondata sul presupposto che i buoni fruttiferi postali non facciano parte dell’attivo ereditario. In sostanza, è difficile che l’erede venga a conoscenza di essi.

Tuttavia, la situazione è chiarita dalla decisione numero 227 47 del 2019 del collegio di coordinamento Arbitro Bancario Finanziario, che ha ritenuto insostenibile tale posizione, soprattutto se paragonata al libretto di risparmio.

Dopotutto, il libretto di risparmio e i buoni fruttiferi postali hanno una diversa natura giuridica e pertanto non è possibile applicare la medesima disciplina. In particolare, per i buoni non è previsto che li debitore, ovvero Poste Italiane, possa rifiutare la prestazione per tutelare i terzi (gli eredi).

Per questo motivo, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di morte di uno dei cointestatari di un buono fruttifero postale, che rpesenta la clausola “pari facoltà di rimborso”, i superstiti hanno la possibilità di chiedere il rimborso integrale.

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