Carte revolving: regalo ai consumatori, spetta il rimborso, la normativa aggiornata è vantaggiosa

Una nuova sentenza della Cassazione individua un nuovo obbligo per gli operatori coinvolti nei contratti per l’uso delle carte revolving.

Le carte di credito rientrano tra i principali metodi di pagamento al mondo. In circolazione, ormai, ce ne sono di varie tipologie e, oltre alla tradizionale carta “a saldo”, ci sono le cd. carte di credito revolving. La differenza con quelle classiche sta nel fatto che le spese non vengono accreditate in un’unica soluzione (generalmente alla fine del mese).

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Carte revolving: regalo ai consumatori, spetta il rimborso, la normativa aggiornata è vantaggiosa (trading.it)

Le carte revolving si basano su un affidamento, ossia un prestito, che il titolare potrà usare a proprio piacimento per acquistare beni e servizi oppure potrà prelevare in contanti presso gli sportelli. In altre parole, le revolving permettono di fare acquisti a prescindere dai fondi disponibili sul conto corrente, perché il debito del titolare sarà pagato a rate, con un importo costante stabilito con l’istituto di credito.

Apparentemente, potrebbe sembrare che le carte revolving siano più vantaggiose ma, in realtà, celano dei rischi. Per questo motivo, è di recente intervenuta anche la Corte di Cassazione, al fine di tutelare tutti i consumatori.

Nuovo principio della Cassazione per l’uso corretto delle carte revolving: cosa cambia per i consumatori?

I giudici della Corte di Cassazione, tramite la sentenza n. 12838 del 13 maggio 2025, hanno stabilito che non possono essere considerati validi i contratti che prevedono l’apertura di credito con carte revolving, sottoscritti presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con la banca ma non iscritto all’elenco presso l’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC).

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Nuovo principio della Cassazione per l’uso corretto delle carte revolving: cosa cambia per i consumatori? (trading.it)

In tali casi, i consumatori possono ottenere il rimborso degli interessi pagati in eccesso a rate. La Suprema Corte ha fatto riferimento al periodo antecedente l’entrata in vigore della direttiva 2008/48/CE sui contratti per l’attivazione di una linea di credito per i consumatori e ha sottolineato che quest’ultima non può essere aperta ai fini dell’utilizzo con carta di credito revolving a tempo indeterminato, se il contratto è stato sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi che non risulta iscritto nell’elenco presso l’U.I.C., ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 374 del 1999.

Questa sentenza della Corte di Cassazione si applica esclusivamente ai contratti relativi alle carte revolving vendute dal 2000 al 2010, ossia prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 141 del 2010. Per la Suprema Corte, lo scopo primario della necessità che il fornitore di beni e servizi sia iscritto a un albo è la tutela dei consumatori, perseguita anche a livello costituzionale. È, dunque, necessario che gli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni siano individuati o individuabili, al fine di prevenire qualsiasi illecito ai danni dei singoli.

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