Chiedere l’anticipo del TFR: un diritto del lavoratore, ma occhio alle tasse

Chiedere l’anticipo del TFR è un diritto del lavoratore, tuttavia è necessario che sussistano specifiche motivazioni e requisiti, come l’anzianità di servizio.

Secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, il lavoratore ha il diritto di chiedere l’anticipo sul Tfr in presenza di particolari esigenze. Tuttavia, il datore di lavoro ha la possibilità di rifiutare di anticipare il trattamento di fine rapporto al lavoratore.

Chiedere l'anticipo del TFR
Adobe stock

Chiedere l’anticipo del TFR è un diritto del lavoratore che ha maturato almeno 8 anni di servizio presso la stessa azienda. In tal caso, il dipendente ha la possibilità di ottenere il 70% dell’accantonamento. Tuttavia, chiedere l’anticipo del TFR non è sempre la soluzione ideale, soprattutto se si considera che si tratta di una somma di denaro che matura un interesse composto.

Ciò vuol dire che maggiore il tempo dell’accantonamento e maggiore sarà l’interesse maturato al termine del rapporto di lavoro. Pertanto, il lavoratore che ha bisogno di liquidità deve valutare attentamente se la scelta del TFR anticipato rappresenta davvero la soluzione migliore.

Scopriamo quali sono i casi in cui il lavoratore ha diritto ad ottenere l’anticipo del TFR e quali sono le tasse previste nel 2022.

Chiedere l’anticipo del TFR: quali sono le motivazioni che danno accesso al diritto

Il lavoratore che ha maturato 8 anni di servizio presso la stessa azienda ha la possibilità di effettuare la richiesta dell’anticipo del TFR. Il trattamento di fine rapporto è un accantonamento che matura annualmente, dal momento che il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere da parte una somma di denaro che equivale al valore dello stipendio mensile di ogni singolo lavoratore.

Sulle somme di denaro accantonate maturano gli interessi. Per tale ragione, un tempo di accantonamento maggiore offre benefici più alti per il lavoratore, quando riceverà la somma di denaro.

Chiedere l’anticipo del TFR è un diritto del lavoratore, sia del settore pubblico che del settore privato. Ma occorre che sussistano specifiche motivazioni dietro tale richiesta. Di fattom l’esigenza di liquidità deve essere dettata da motivazioni piuttosto serie come:

  • L’acquisto di una prima casa, per sé stessi o per un figlio maggiorenne;
  • Lavori di ristrutturazione sulla prima casa;
  • Costruzione dell’abitazione principale;
  • Spese sanitarie per il dipendente o per un soggetto a suo carico;
  • Spese per affrontare il periodo di congedo parentale.

Ogni dipendente ha la facoltà di effettuare la richiesta di anticipo del TFR una sola volta durante l’intero rapporto di lavoro. La somma corrisposta è pari al 70% della quota del TFR maturato.

Diverso è il discorso, nel caso in cui l’azienda, nella quale il dipendente lavora, abbia anche un fondo pensione. Di fatto in questa circostanza, il numero di richieste non ha limiti.

In questo caso, occorre rispettare le stesse casistiche relative al TFR e, dunque, dimostrare tramite un’apposita documentazione di aver bisogno di quella liquidità per validi motivazioni.

Tassazione trattamento di fine rapporto

La somma di denaro che il datore di lavoro accantona annualmente è di proprietà del lavoratore dipendente. Tuttavia, al momento dell’accantonamento non viene presa in considerazione la tassazione che, invece, avviene in automatico per lo stipendio.

In ogni caso, il trattamento di fine rapporto è soggetto ad una tassazione diversa tra la quota maturata e le rivalutazioni. Inoltre, subisce una tassazione diversa a seconda che si tratti di un TFR maturato fino al 31 dicembre 2008 o di quello maturato a partire dalla suddetta data.

Infatti, per le quote di TFR maturate a partire dal primo gennaio 2001, è prevista un’ulteriore divisione che prende in considerazione il numero di anni in cui il TFR è maturato e moltiplica il risultato per 12.

Alla quota capitale, così ottenuta, si applica la tassazione separata.

In ogni caso, l’anticipo del TFR è tassato con una ritenuta a titolo di imposta del 11%. Tale importo viene a sua volta diminuita dello 0,30%, per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Impostazioni privacy