Senza la delega, un avviso ritirato da un familiare, rende l’assemblea nulla in condominio, cosa succede.
È il Tribunale di Palermo che chiarisce che l’avviso di convocazione a persone non conviventi o non delegate, non garantisce la validità della notifica. Convocare correttamente è necessario per conferire legittimità alle decisioni prese durante la riunione. Appunto, è il caso del ritiro della convocazione da parte di un familiare del destinatario che ha provocato questioni giuridiche sulla validità della procedura.

La sentenza n. 2147 del 16 maggio 2025 del Tribunale di Palermo ha affrontato l’impugnazione di una delibera condominiale.
Un condomino ha contestato la validità della delibera che approvava il bilancio consuntivo del 2021 1 il preventivo del 2023 per la mancata ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, e non solo.
Non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione successiva. Sostenendo la propria domanda di annullamento della delibera assembleare, affermava di aver ricevuto il decreto ingiuntivo con cui il condominio gli intimava il pagamento degli oneri, anche se non è a conoscenza della delibera che autorizzava il condominio ad agire in giudizio per il recupero del credito.
Di contro, il condominio ha presentato il corretto perfezionamento della notifica. Mostrando la distinta del servizio postale e l’avviso di ricevimento della raccomandata indirizzata all’appartamento in cui c’era sua sorella.
Esaminando le ragioni di ambe le parti, il Tribunale ha riconosciuto che la sorella anche se in qualità di usufruttuaria dell’immobile, nel momento in cui ritiro, non aveva detto di essere convivente o delegata a prendere la posta al posto del fratello. Lo stesso certificato di residenza storico, indicava che il condomino risiedeva in un altro edificio.
Il giudice ritiene che le comunicazioni non sono valide, perché non ci poteva essere certezza assoluta nel fatto che il destinatario fosse venuto a conoscenza del contenuto. La delibera è stata annullata. Ma ecco come si evolve la questione.
Come diventa nulla l’assemblea in condominio con trucco dell’avviso
L’art. 66 delle disp. tt. c.c., stabilisce che ci sono specifiche modalità per convocare l’assemblea condominiale. L’avviso va fatto per raccomandata, PEC, Fax, o consegna a mano. Questo secondo quanto predisposto dalla norma.

La legge richiede che l’avviso venga recapitato almeno 5 giorni prima della data per l’assemblea. Se i condomini sono invitati a collaborare, comunicando i propri indirizzi, quindi hanno i loro doveri, è responsabilità dell’amministratore verificare l’effettiva e reale residenza dei condomini. Deve accertarsi degli indirizzi a cui spedire le comunicazioni. Se non lo fa, manca di diligenza, una qualifica che deve avere.
L’omessa o irregolare convocazione comporta l’annullabilità della delibera. Questa la si può impugnare entro 30 giorni ai sensi dell’art. 1137 del c.c.. La sentenza delinea quanto sia importante seguire con meticolosità le procedure previste dalla legge per convocare correttamente le assemblee.
Gli amministratori devono assicurarsi del fatto che gli avvisi giungano correttamente a destinazione, usando i mezzi che servono, e verificando gli indirizzi. Di contro, anche i condomini rispettano degli obblighi, come l’aggiornare i dati, e segnalare eventuali cambi di residenza. Se sono terzi a prendere gli avvisi, deve esserci la delega, al fine di evitare contestazioni come quella analizzata.