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Legge 104, le ferie e il congedo straordinario: gli errori da non fare

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Attenzione a non fare passi falsi. Il congedo straordinario concesso tramite Legge 104 è disciplinato da regole che, se violate, possono portare al licenziamento per giusta causa.

 

Abbiamo avuto più volte modo di parlare dei permessi lavorativi retribuiti concessi dalla Legge 104. Una parte di provvedimento concessa ai cosiddetti caregiver, ossia quei lavoratori che svolgono continuativamente assistenza a un familiare in condizione di disabilità.

Foto da Pixabay

Un modo per compensare il doppio impegno senza gravare su l’uno o sull’altro. La Legge 104 interviene in materia disciplinando il ricorso ai permessi come parte integrante dei benefici concessi. Fra i quali, figura il cosiddetto congedo straordinario, ovvero una misura eccezionale che consente al richiedente di ottenere due anni (tutti insieme o frazionati) di assenza giustificata e retribuita dal proprio posto di lavoro, per ragioni naturalmente connesse allo stato di disabilità del congiunto. Fra i potenziali beneficiari dell’agevolazione figurano il coniuge della persona disabile, oppure il genitore (anche adottivo o affidatario) o figli, fratelli, parenti e affini fino al terzo grado di parentela.

Gli stessi che, di fatto, possono beneficiare dei permessi, i quali sono però disciplinati differentemente a seconda delle necessità specifiche presenti al momento della richiesta. Ad esempio, l’impossibilità della persona disabile di essere ricoverata o, viceversa, debba uscire dalla struttura che la ospita per svolgere delle visite specialistiche.

E’ chiaro che un caregiver possa fare ricorso ai permessi anche semplicemente per svolgere il proprio lavoro di assistenza domestica. Specie se non fosse presente del personale di supporto. Per quanto riguarda il congedo, tuttavia, le cose si fanno leggermente più complesse. Tanto che, in passato, di materiale per una discreta letteratura giurisprudenziale a riguardo ce n’è stato parecchio. Soprattutto in relazione alla fruizione delle ferie durante il periodo di congedo straordinario. Un aspetto non semplice che, proprio per questo, ha dato spesso adito a dei contenziosi. Le procedure per la domanda sono standard: presentazione all’Inps tramite modello Cod. SR10, con copia inviata anche al datore di lavoro. Sarà cura dell’Istituto comunicarne l’esito.

Legge 104, come funzionano le ferie durante il congedo straordinario

Come detto, la durata massima del congedo straordinario è di 24 mesi. Durante i quali il richiedente, divenuto beneficiario, percepirà un indennizzo pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro. Un importo che, a ogni modo, non potrà superare una somma annua, rivalutata di anno in anno in base agli indici Istat. Il periodo di congedo, inoltre, è coperto da contribuzione figurativa, mentre l’indennità è a carico dell’Inps (sia pure coperta dal datore di lavoro). A fronte di questo, il beneficiario del congedo dovrà prestare al parente disabile un’assistenza permanente, continuativa e globale, assicurando una costante relazione di affetto e cura. Una condizione essenziale al fine dell’ottenimento del beneficio che, qualora fosse contravvenuta, andrebbe non solo a far decadere l’agevolazione ma potrebbe portare conseguenze decisamente pesanti. Non ultima la perdita del posto di lavoro.

La sentenza

Un caso specifico affrontato a livello giurisprudenziale, ha riguardato un dipendente che, durante il congedo straordinario, si è recato in ferie per dieci giorni. In un luogo tanto da distante da impedirgli di assolvere al proprio ruolo primario di assistenza al parente in stato di disabilità. La persona è quindi incorsa nel licenziamento per giusta causa, nonostante l’iniziale parere positivo dei giudici della Corte d’Appello. La sentenza è stata infatti ribaltata dalla Cassazione, proprio in virtù della condizione di assistenza continuativa, globale e permanente che anima la concessione del congedo. In ultimo, non va dimenticato che durante il congedo non maturano né ferie né permessi. Occhio a non commettere errori quindi: l’abuso è dietro l’angolo.

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