La sentenza n. 6436 della Cassazione chiarisce come risolvere i debiti con lo Stato, nessuna “cristallizzazione”.
Una mossa furba che evita che i debiti con lo Stato si cristallizzino, ma bisogna capire che è onere del contribuente fare ricorso se intende contestare la prescrizione dei crediti formatisi prima della sua notifica. Perché se diviene definitiva, non si può più procedere. Così, la sent. n. 6436 della Cassazione dell’11 marzo, esplica la miglior gestione per il contenzioso tributario.

La Cassazione chiarisce che l’intimazione al pagamento di cui all’art. 50 Dpr n. 602/1973 come atto assimilabile all’avviso di mora di cui l’art. 46 del DPR accennato, è sì impugnabile in autonomia, in virtù dell’art. 19, comma 1, lettera E, ma non è un’impugnazione facoltativa. È necessaria, perché altrimenti si cristallizzano i debiti.
Si esplora il caso di una SRL che faceva ricorso alla CTP di Roma mediante due pignoramenti di crediti emessi dopo diverse cartelle di pagamento con crediti tributari con intimazione, ex articolo 50, comma 2 Dpr 602/1973.
La contribuente riteneva nulli i pignoramenti a causa dell’omessa o comunque irregolare notificazione delle cartelle. Contestando anche la prescrizione dei crediti alla data di notifica dell’atto di pignoramento, dati i vizi di forma, a cui aggiungeva che la stessa prescrizione era maturata per tutti i crediti fin dalla data di notifica dichiarata delle stesse. Denunciava l’illegittimità degli atti impugnati per omessa o illegittima notifica.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado, perché la regolamentazione era in regola e la prescrizione non maturata. Stessa pronuncia per la CTR Roma, a cui ha fatto ricorso la SRL in sede di impugnazione.
Ma la contribuente sul primo punto censurava la sentenza contestata nella parte in cui l’eccezione di prescrizione non fosse proponibile impugnando l’atto di pignoramento. Perché mancava l’impugnazione dell’atto di intimazione al pagamento.
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, premettendo che eccezioni del genere sono effettivamente precluse per vizi propri di un atto successivo a un altro definitivo, perché incontestato, sent. n. 22108/2024. Salta fuori l’obbligo o della facoltatività dell’impugnazione.
Come gestire i Debiti con lo Stato, la pronuncia integrale della Cassazione
Entrano in gioco gli atti atipici e la possibilità d’impugnazione, art. 50 comma 2 DPR n. 602/1973, in merito alla riconducibilità confermata o meno, agli atti all’art. 19 DLGS n. 546/1992.

Gli atti impugnabili all’art. 19 del DLGS n 546/1992 sono tassativi, e non preclude la decisione di impugnarne anche altri, specie se l’Amministrazione finanziaria comunichi al contribuente una dimostrata pretesa tributaria.
Si riconosce la facoltà di ricorrere al giudice tributario in questi casi, senza l’onere, ma dimostrando che il contribuente ha la facoltà d’impugnare atti diversi da quelli indicati. Sintesi della sent. n. 31630/2024.
L’art. 50 DPR n. 602/1973 prevede che se l’espropriazione non è iniziata a un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve avere prima notifica con le modalità espresse dall’art. 26. Un avviso con intimazione ad adempiere entro 5 giorni. Questo corrisponde all’avviso di mora all’art. 46 DPR 602/1973.
Quale meccanismo ha condizionato la risoluzione della Cassazione?
Presi in esame tutti gli elementi giurisprudenziali, adesso è bene evidenziare il meccanismo dell’art. 19, e la sentenze definitive della Cassazione che hanno determinato la risoluzione della causa.

In seguito alle modifiche al DLGS n. 46/1999, la stessa disposizione si trova nell’attuale art. 50 che sostiene che se l’espropriazione non è avvenuta entro un anno dalla notifica della cartella, l’espropriazione deve avere una notifica di avviso con l’intimazione indicata.
La Cassazione ribadisce il meccanismo all’art. 19, comma 3 e ultimo periodo DLGS n. 546/1992. Se l’intimazione non viene impugnata facendo valere la sola nullità per mancata notifica, o anche l’illegittimità delle vicende ad essa legate, il credito annesso si consolida e non possono essere ritenute valide le vicende estintive precedenti alla sua notifica.
Le sent. della Cassazione nn. 22108/2024 e 10736/2024, dicono questo. Quindi, il contribuente ha l’onere d’impugnare l’avviso di intimazione al fine di far valere la prescrizione dei crediti tra la data di notificazione delle cartelle e quella dell’avviso stesso. Ma ugualmente deve fare riferimento alla cartella assunta e non notificata.