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Economia e Finanza

Detrazione 75% per barriere architettoniche: ecco i massimali di spesa autonomi

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Il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche per il 2022 prevede una nuova detrazione al 75%, che si aggiunge a quella già in corso del 50%.

Tra i tanti bonus attualmente disponibili per i cittadini la Legge di bilancio 2022 prevede anche il rafforzamento dell’agevolazione per la rimozione delle barriere architettoniche.

foto adobe

 

Nel corso di quest’anno si può accedere ad una detrazione del 75%, autonoma rispetto a quella prevista dall’art. 16-bis Tuir ed anche maggiore. Ma vediamo intanto qual è in origine la detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio.

Detrazione 75% per barriere architettoniche: requisiti

Quando si effettuano lavori di ristrutturazione edilizia di un immobile rientrano tra le spese detraibili anche quelle relative agli interventi per rimuovere le barriere architettoniche. Lo sono nella misura del 50% e comprendono anche gli eventuali costi di montacarichi ed ascensori. Le spese possono riguardare lavori su unità immobiliari indipendenti o su parti comuni di edifici condominiali. Questo tipo di intervento dà diritto alla detrazione anche se nell’edificio non sono presenti disabili, così come stabilito dalla circolare 7/E/2021.

La nuova Legge di bilancio a questa detrazione aggiunge un’ulteriore agevolazione per le spese relative ad interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche su immobili già esistenti, sostenute nel corso del 2022. Questa misura ha tetti di spesa autonomi e diversi a seconda che riguardino case unifamiliari e unità abitative indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari e alloggi familiari in condomini. Nei primi due casi il limite massimo è di 50 mila euro che scende a 40-30 mila euro per chi vive in un condominio. La detrazione in questo contesto viene applicata in base ai millesimi di ogni proprietario.

Le spese sostenute nel 2021 godono della detrazione del 50%, ovvero quella stabilita dall’art 16-bis, comma 1, lett.2 Tuir. Invece quelle sostenute nel 2022 fruiscono della detrazione fiscale del 75% così come previsto dall’art. 119-ter D.L. 34/2020. A differenza della detrazione del 50% quella del 75% ha limiti di spesa autonomi per cui gli interventi di recupero previsti non concorrono a raggiungere i massimali di spesa per i lavori sul patrimonio edilizio.

Superbonus 110%

Indipendentemente dal tipo di detrazione applicata inoltre gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano nel Superbonus 110%. La detrazione al 75% in più non si applica in presenza di lavori trainanti relativi all’efficienza energetica ma è indipendente da essi. Al contrario la misura del 50% beneficia del Superbonus in quanto i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche vengono inclusi tra quelli trainati, laddove vengono realizzati lavori trainanti. La nuova detrazione è quindi aggiuntiva al Superbonus.

Chi esegue nel corso del 2022 interventi sugli edifici potrà quindi scegliere tra due soluzioni:

  • detrazione al 75%: ha un limite di spesa pari a 50 mila euro per le abitazioni unifamiliari e nel conteggio delle spese vanno inserite anche quelle relative ad interventi cominciati nel 2021, sostenute nel corso del 2022;
  • detrazione al 110%: prevede un limite di spesa di 96 mila euro e vi rientrano anche lavori trainati qualora vengano eseguiti insieme ai lavori di efficienza energetica trainanti.

Naturalmente la possibilità di accedere a differenti tipi di agevolazioni non significa che il contribuente possa utilizzarle entrambe. Per la realizzazione di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche dovrà scegliere quale detrazione applicare.

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