Codici e diciture aggiornate per la detrazione delle spese scolastiche, si fa tutto dal Modello 730/2025, ecco come.
La detrazione delle spese scolastiche è un’occasione per conquistare importanti agevolazioni direttamente dal modello 730/2025, lo dice l’art. 15 del TUIR, per cui si ottiene una detrazione del 19% dell’IRPEF. Ma per finalizzare ciò serve inserire i codici giusti, soprattutto sapere quali spese rientrano nel beneficio e quali no in seguito agli ultimi aggiornamenti.

Per conquistare l’agevolazione in questione servono il codice 12 e 13. Il primo per le spese poste in essere fino alla Scuola superiore, il secondo per quelle impiegate all’università, sia statale che non, e non solo.
Le spese di istruzione sono modulate in base al reddito del contribuente che ha adempiuto ai costi mediante pagamenti con mezzo tracciabile, come il bonifico bancario.
Quindi, le scontistiche inerenti le scuole dell’infanzia, primaria, medie e superiori spettano in relazione all’art. 1 della Legge n. 62/2000 del 10 marzo, e l’importo massimo da detrarre è di 1000 euro per ogni studente. Per cui il rimborso totale dell’IRPEF è di 190 euro, un’aliquota del 19%, e la somma finale poi deve essere calcolata si tutti gli anni di studio.
Per compiere ciò si utilizza il codice 12 da porre nel quadro E rigo E8-E10, con la cifra massima di 1000 euro. Se si tratta la frequentazione di istituti musicali, i contribuenti possono avere la detrazione in relazione all’ordinamento antecedente il DPR n. 2012/05.
Ma per i nuovi corsi istituti da quest’ultimo, posso essere equiparati all’iscrizione di corsi universitari. Da qui si inserisce nel rigo E8-E10 il codice 13. E per l’università?
Quale detrazione spese scolastiche non è detraibile?
Per l’università ci sono scontistiche per le frequenza di corsi, sia nelle statali che non. Per quelle non statali non bisogna superare i limiti posti annualmente dal Ministero dell’Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti a quelle statali. Quindi cosa rientra e cosa no?

Facendo un piccolo recap si evince che sono detraibili da quanto espresso dall’articolo 15, comma 1, lettera i-octies del Tuir: le tasse per l’iscrizione, assicurazione e quelle di frequenza scolastica, le gite, i contributi versati obbligatoriamente, quelli volontari e le erogazioni liberali deliberate dagli istituti.
Nello specifico, i contributi volontari servono per innescare l’innovazione tecnologica in cui rientra l’acquisto di materiali come le cartucce per le stampanti, o ancora per favorire l’edilizia scolastica con lavori di manutenzione, e anche garantire un ampliamento dell’offerta formativa ad esempio concretizzando l’acquisto di approfondimenti.
Adesso, serve capire cosa non rientra. Lo dice la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 dell’ADE, e già in parte lo si evince per esclusione dalle detrazioni ammesse. L’acquisto del materiale per medie e superiori e il servizio di trasporto scolastico, non rientrano. Ma ancora la normativa è più specifica, non bisogna cadere in tranello.
La tracciabilità sopraindicata è essenziale, perché laddove i versamenti non figurino con carte prepagate, assegni bancari e circolari, o bancomat, non si può porre un riscontro materiale, e quindi non ci può essere detrazione delle spese scolastiche. Quindi quelle per condizioni consentite, potrebbero venire meno!