Il numero dei figli incide sulle detrazioni, lo dice l’ADE con la nuova circolare, come cambia tutto.
La circolare 6/E del 29 maggio indica le istruzioni operative che servono per garantire agli uffici unità d’azione davanti le novità fiscali poste nella legge n. 207/2025. Questa trattante i limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta, e le stesse detrazioni per frequenza scolastica in base al numero dei figli. Si fa riferimento ai commi dell’art 1 della legge di bilancio 2025.

Si concretizza il riordino delle detrazioni per attuare la delega fiscale e fare la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche. Il comma 10 introduce, dopo l’rt. 16-bis del TUIR, la disposizione del riordino, con l’art. 16-ter.
A partire dal 1° gennaio 2025 chi ha reddito maggiore a 75 mila euro, subentrano alcuni limiti per usufruire delle detrazioni d’imposta. Entrano in gioco proprio il reddito complessivo e i figli a carico.
La normativa prevede una riduzione progressiva, al crescere del reddito e degli oneri e spese totali, con tanto di agevolazioni e tutele per famiglie numerose e con figli con certificazione legge 104/1992.
Chi ha più di 75 mila euro di reddito avrà detrazioni fino a un certo punto, ed è lo stesso articolo che lo determina.
Si rispettano le regole ordinarie con limiti e percentuali. Nell’ammontare si considerano gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei familiari di cui all’art. 12 del TUIR. La legge di bilancio 2025 lo ha modificato, ma ci sono detrazioni per figli anche nati fuori del matrimonio, del coniuge deceduto, adottivi, affiliati o affidati.
Dettagli circolare n. 6/E/2025, come cambiano le detrazioni dal numero dei figli
Il massimo della detrazione si calcola moltiplicando l’importo base, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16-ter del TUIR e in base al reddito per un coefficiente, posto al comma 3. Quest’ultimo cresce in relazione al numero dei figli.

Al comma 2 dell’articolo 16-ter del TUIR si riconosce che l’importo base è pari a 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ed entro i 100.000 euro. Ma se si supera, l’importo è di 8 mila euro. Mentre il comma 35 spiega che coefficiente applicare.
Ai sensi del comma 1 si tratta del valore di 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2. Salendo a 0,70, se c’è un figlio che invece ci si ritrova. Ancora cresce il valore allo 0,85 se ci sono due figli a carico, fino a 1 se ce ne sono di più o uno con certificazione legge 104/1992.
Sono a carico anche quelli che lo sono “solo in una parte dell’anno”, come un bebè appena nato. In previsione del comma 4.ter dell’art. 12 del TUIR, i figli si rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per quelli fiscalmente a carico, poiché si percepisce già AUU o se lil figlio ha superato i requisiti anagrafici.
A fini del calcolo bisogna quantificare l’importo base di cui al comma 2, a seconda del reddito totale. Si modifica il limite massimo di spesa, i chiarimenti della circolare 14/E del 19 giugno 2023, rimangono validi.