Nuove regole per i dipendenti e datori di lavoro delle aziende ai fini del pagamento dell’IVA. Ecco i requisiti per il versamento dell’imposta.
Nei rapporti di lavoro dipendente, i lavoratori devono svolgere le mansioni indicate dal datore. Per tale motivo, le attività compiute sono dirette al soddisfacimento delle esigenze esclusive del datore che ha assunto e non di altri soggetti.

Il distacco è una deroga a tale principio e si verifica quando un datore di lavoro decide di mettere a disposizione di un terzo uno a più dipendenti, per lo svolgimento di una specifica attività lavorativa. Le parti coinvolte dal distacco, dunque, sono tre: il datore di lavoro distaccante, il dipendente distaccato e il datore di lavoro distaccatario.
Tramite la Circolare n. 5 del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune importanti implicazioni delle novità introdotte dal cd. Decreto Salva-infrazioni e, in particolare, dell’art. 16 ter, in materia di distacco del personale. Ecco cosa prevede.
Pagamento IVA in caso di distacco del personale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 16 ter del Decreto Salva- infrazioni ha abrogato la norma della Legge finanziaria 1988 che stabiliva l’esclusione dell’IVA per i prestiti o i distacchi di personale con rimborso delle spese sostenute. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2025, anche per tali attività si applica l’imposta sul valore aggiunto (ovviamente al ricorrere delle condizioni soggettive, oggettive e territoriali).

Questa modifica si è resa necessaria per adeguare la normativa alla sentenza della Corte di Giustizia UE, relativa alla causa C-94/19 (San Domenico Vetraria). Nel dettaglio, la Circolare n. 5 del 16 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha fatto luce sulla sussistenza dei requisiti IVA per i distacchi di personale.
Il presupposto soggettivo sussiste quanto il datore di lavoro esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo e, dunque, è soggetto passivo ai fini IVA. Anche gli enti non commerciali possono rientrare in tale categoria, se il personale distaccato svolge mansioni affini all’attività d’impresa.
Il presupposto oggettivo è rispettato quando c’è un nesso diretto tra il distacco e il corrispettivo, cioè l’uno viene compiuto solo insieme all’altro. In altre parole, quando l’attività è effettuata soltanto in vista del rimborso dei costi del personale distaccato. Occhio, però, perché la base imponibile IVA è sempre formata dall’intero corrispettivo, anche se equivale al rimborso dei costi del personale distaccato.
Il presupposto territoriale, infine, è soddisfatto quando l’operazione viene compiuta in territorio italiano. Al riguardo, si applicano i principi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972: le attività sono valide se sono effettuare in favore di un soggetto passivo IVA stabilito in Italia (non si considera, invece, il prestatore o distaccante). Non sono valide le operazioni con soggetti non passivi domiciliati fuori dall’UE (come le organizzazioni estere non soggette a IVA).