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Il conguaglio in bolletta non convince? Ecco come contestarlo

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Contestare un conguaglio è una procedura piuttosto frequente. Non sempre, però, il fornitore riconosce o concorda con l’errore segnalato. Ecco le procedure.

 

Pagare una bolletta è un gesto relativamente semplice. Almeno nelle procedure. Saperla leggere, invece, è tutt’altra faccenda. L’occhio umano tende a guardare il numero riportato in grande, quello relativo al costo finale.

Foto © AdobeStock

La fattura, tuttavia, si compone di diverse voci, tutte ugualmente importanti, in quanto andranno a costituire l’importo finale soggetto a pagamento. Specie nel momento in cui la cifra non dovesse convincerci, magari perché ritenuta troppo elevata, riuscire a distinguere le varie voci aiuterebbe a capire se, eventualmente, dovessero esserci degli errori di sorta. Le cifre più alte, infatti, potrebbero arrivare a seguito di un conguaglio ma, allo stesso modo, potrebbero celare qualche svista in grado di alzare l’asticella monetaria più del dovuto. Ecco perché la capacità di leggere una bolletta è importante, anche se la maggior parte dei contribuenti non se ne preoccupa poi molto. Chi invece aguzza la propria vista, saprà che un conguaglio è anche contestabile.

La procedura per il 2022, permette di inviare un reclamo formale sia ai gestori della fornitura della luce che del gas, inoltrando una raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure una mail da indirizzo certificato. Il periodo di rincaro aiuta a tenere l’attenzione alta. Il risparmio, infatti, diventa una componente essenziale della nostra quotidianità per riuscire a tenere la barra dritta e i conti in ordine. E durante il 2022, l’aumento del costo delle utenze potrebbe salire ulteriormente, tanto da richiedere un monitoraggio costante dei consumi. Qualora ci si ritrovasse di fronte a una cifra importante e ci si accorgesse di un’incongruenza, è bene conoscere la procedura per contestarla, visto che di questi tempi perdere anche qualche decina di euro non converrebbe a nessuno.

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Conguaglio da contestare: qual è la procedura

Non va dimenticato che non sempre l’errore è contenuto nella bolletta. O meglio, pur se evidenziabile fra i numeri della fattura, potrebbe essere dovuto a un difetto del contatore. Detto questo, una bolletta spropositata sarebbe comunque da prendere con le molle. Ad esempio, contattare il proprio fornitore per avere delucidazioni potrebbe essere una pratica da seguire. E, nel caso si accertasse l’errore, sarà il momento di eseguire la contestazione. Una situazione ben più diffusa di quanto si pensi, tanto che i giudici si sono più volte pronunciati in materia. Dovrà comunque essere il cliente a dimostrare la presenza di errori o incongruenze, fornendo prove inconfutabili di errata lettura del contatore oppure di un malfunzionamento dello stesso. Una situazione piuttosto comune è un conguaglio applicato a un’abitazione con evidente disparità rispetto agli standard, oppure senza aver registrato cambiamenti repentini nell’uso dell’energia.

Una volta accertata la pertinenza della contestazione, si potrà procedere con l’invio della raccomandata al fornitore di riferimento, oppure con una mail da posta certificata. Nella missiva, dovranno essere contenute tutte le informazioni sulla problematica, quindi sulle ragioni che hanno portato alla contestazione del conguaglio. Inoltre, nella lettera dovranno essere specificati il codice cliente, il numero di matricola del contatore, la copia della bolletta e i dati del titolare del contratto. Inoltre, andranno indicati il codice Pod (elettricità) o Pdr (gas). Trattandosi di informazioni univoche, saranno scongiurati equivoci di sorta.

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Dal momento della ricezione, i fornitori avranno a disposizione 40 giorni per la risposta. Riconosciuto il problema, scatteranno altri tre mesi di tempo per il ricalcolo o per il rimborso (qualora sia già avvenuto il saldo). Se invece il fornitore non dovesse riconoscere il reclamo, il cittadino potrà rivolgersi direttamente all’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera). L’importante è che la procedura venga avviata entro un anno dall’invio della missiva di contestazione.

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