A breve sono in scadenza le ferie non godute dai lavoratori dipendenti negli scorsi 18 mesi. Ecco come tutelare i tuoi diritti e quello che i datori di lavoro sono tenuti a fare.
I lavoratori dipendenti, come previsto da contratto, ogni anno hanno diritto a una serie di giorni di ferie regolarmente retribuite. Essi possono scegliere quando e la modalità di fruizione secondo, ovviamente, le proprie necessità e quelle aziendali. Molto spesso, può capitare che i lavoratori decidano di non fruire di tali giorni di riposo ma di restare a lavoro: può capitare, ad esempio, durante periodi di intenso lavoro presso l’azienda o il luogo lavorativo in questione.
Le ferie non godute nel 2020, ed è importante saperlo, sono in scadenza nei prossimi giorni: è importante tutelare i propri diritti e usufruire di questa possibilità prevista da contratto. Ecco cosa c’è da sapere in merito e come far valere i propri diritti, tutti i lavoratori dipendenti devono conoscere la questione.
I lavoratori dipendenti con ferie non godute relative all’anno 2020 devono prestare molta attenzione: esse sono in scadenza il 30 giugno 2022. Entro tale data, i datori di lavoro sono tenuti a permettere ai propri dipendenti di usufruire dei giorni di astensione dal lavoro previsti dalla legge e dallo stesso contratto di lavoro.
Secondo il Codice Civile, infatti, il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie che deve essere retribuito, ininterrotto e dalla durata stabilita dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. Tale periodo, a su volta andrà diviso in due sotto-periodi: uno di due settimane continue nell’anno di maturazione; l’altro entro i 18 mesi dalla fine della data di maturazione.
Dunque, entro il 30 giugno il datore di lavoro deve far sì che il proprio dipendente possa godere dei giorni maturati che gli spettano per diritto. Questi giorni, inoltre, non potranno essere sostituiti dall’indennità per ferie non godute, a meno che non vi sia stata la cessazione del rapporto lavorativo stesso.
Come chiarito dall’INPS nel messaggio 18850/2006 e dal Ministero del Lavoro stesso, i termini per usufruire delle ferie a cui si ha diritto e per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro nel caso di mancato godimento, sono sospesi per un periodo della stessa durata dell’impedimento.
Il termine del 30 giugno, dunque, potrebbe essere spostato in avanti a causa di un’eventuale sospensione del rapporto di lavoro: in questo caso, esso slitterebbe al 20 agosto.
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