Gli eredi sono obbligati a pagare le imposte di successione e donazione. Ma quali sono i benefici previsti per i disabili?
I soggetti che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono pagare l’imposta di successione e donazione. L’adempimento obbliga gli eredi e i legatari in maniera solidale. Per determinarne l’ammontare, è necessario considerare il grado di parentela tra il proprietario del bene e l’erede e le franchigie, ossia i valori al di sopra dei quali non si applica alcuna tassa.

Ci sono, poi, casi particolari, in cui sono previsti trattamenti agevolati in virtù di specifiche condizioni, come il riconoscimento di una disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/1992. A quanto ammontano le imposte per i disabili e come sono calcolate?
Imposte di successione e di donazione disabili: quali sono le agevolazioni e in che misura si applicano?
Ai sensi del D.Lgs. n. 346/1990, le aliquote applicabili all’imposta di successione e donazione sono le seguenti:

- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da determinare sulla parte eccedente 1 milione di euro, per ogni erede;
- 6% per i fratelli e le sorelle, da determinare sulla parte eccedente 100 mila euro, per ogni erede;
- 6% per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado, da calcolare sul valore complessivo dell’asse ereditario, senza alcuna franchigia;
- 8% per gli altri beneficiari, da determinare sul valore complessivo.
Le aliquote vengono aggiornare ogni 4 anni, sulla base del costo della vita. La base imponibile sulla quale si calcola l’imposta di successione è pari al valore totale netto dell’asse ereditario, ricavato dalla differenza tra il valore complessivo al momento dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che formano l’attivo ereditario e l’ammontare totale delle passività deducibili e degli oneri.
La normativa, tuttavia, riconosce una fondamentale agevolazione per gli eredi affetti da disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, in materia di imposta di successione e donazione. In particolare, se il beneficiario del trasferimento è un soggetto non autosufficiente, che non riesce a compiere le normali attività quotidiane o a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, allora l’aliquota si applica sulla parte del valore della quota che eccede la franchigia di 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela con il donante o il defunto.
Attenzione, però, perché è necessaria che la disabilità grave sia adeguatamente accertata dall’apposita Commissione INPS; non è, dunque, sufficiente la semplice disabilità.