Il 30 giugno 2022 è stato approvato il decreto legislativo che ha modificato il testo unico sulla maternità e la paternità in merito a i permessi legge 104.
Le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo del 30 giugno 2022 sono in diventate esecutive a partire dal 13 agosto dello stesso anno. Esse fanno riferimento alla fruizione dei permessi legge 104.
I permessi e congedi riconosciuti dalla legge 104 del 1992 sono indirizzate in favore dei soggetti affetti da disabilità grave e dei loro caregiver. Nel 2022 il legislatore ha introdotto un’importante novità, modificando il testo unico sulla maternità e la paternità, con particolare riferimento ai permessi legge 104.
Con il messaggio INPS del 5 agosto sono state diramate le istruzioni che interessano solo il settore privato. Esse fanno riferimento al principio del referente unico dell’assistenza e alla convivenza di fatto.
Con l’approvazione del decreto legislativo del 30 giugno 2022, diventato esecutivo a partire dal 13 agosto, si è deciso di introdurre due importanti novità che riguardano:
In particolare, è avvenuta l’eliminazione del principio del referente unico dell’assistenza. Tale principio, fatta eccezione per i genitori, comportava il riconoscimento dei permessi ad un unico lavoratore dipendente. In sostanza, prima dell’approvazione del decreto legge un unico lavoratorie dipendente aveva la possibilità di fruire dei giorni di permesso, per concedere assistenza al familiare affetto da disabilità grave.
Eliminando il principio del referente unico si è deciso che il diritto ad offrire assistenza allo stesso individuo in situazione di disabilità grave può essere goduto da più soggetti. Fermo restando il limite complessivo dei tre giorni al mese, che possono essere fruiti in via alternativa tra gli aventi diritto.
Pertanto a partire dal 13 agosto 2022, due o più soggetti aventi diritto ai permessi, riconosciuti dall’articolo 33 della legge 104, possono fruire di tale diritto per assistere la stessa persona disabile.
Per quanto riguarda il congedo straordinario, quest’anno si è introdotto il principio della convivenza di fatto. Esso rappresenta un requisito necessario per la concessione della suddetta forma di tutela. Tuttavia, il decreto legislativo numero 105 del 2022 ha stabilito che il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza non sussista al momento della richiesta di congedo. Purchè la si instauri successivamente.
Ai fini del riconoscimento del diritto, il decreto legislativo ha stabilito che la convivenza può dunque essere instaurata successivamente alla richiesta di congedo. Purché sia garantita per tutto il periodo di fruizione dello stesso.
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